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mercoledì 23 marzo 2016

Scatta la remissione per il querelante avvisato che non si presenta in udienza


di Francesco Machina Grifeo

Il Sole 24 Ore, 23 marzo 2016

Corte di cassazione - Sezione V penale - Sentenza 22 marzo 2016 n. 12186. La mancata comparizione in udienza del querelante, previamente ed espressamente avvisato che la sua assenza sarà interpretata come abbandono dell'istanza di punizione, integra la remissione tacita della querela. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza 22 marzo 2016 n. 12186, affermando comunque che si tratta di una remissione extraprocessuale: "trattandosi di condotta (omissiva) posta in essere da un soggetto che non riveste la qualità di "parte in senso tecnico" ed alla cui inerzia dunque "non può attribuirsi alcuna connotazione di natura "processuale".
L'assenza perciò "costituisce soltanto il momento in cui il giudice, nel suo libero convincimento, ritiene integrata la "prova" di una decisione presa a "monte", e cioè la volontà della persona offesa di non proseguire con l'azione. A tal fine, prosegue la Corte, il giudice deve verificare "con estremo rigore che la persona offesa-querelante abbia personalmente ricevuto detto avviso, che non sussistano manifestazioni di segno opposto e nulla induca a dubitare che si tratti di perdurante assenza dovuta a libera e consapevole scelta".
La Suprema corte ha così superato il precedente orientamento a Sezioni unite (46088/2008) secondo il quale "nel procedimento davanti al giudice di pace instaurato a seguito di citazione disposta dal pubblico ministero, ex articolo 20 del Dlgs n. 274 del 2000, la mancata comparizione del querelante - pur previamente avvisato che la sua assenza sarebbe stata ritenuta concludente nel senso della remissione tacita della querela - non costituisca fatto incompatibile con la volontà di persistere nella stessa, sì da integrare la remissione tacita, ai sensi dell'articolo 152, comma secondo, c.p.".
Il presupposto da cui sembra trarre origine il ragionamento delle Sezioni unite, spiega la sentenza, è che la mancata comparizione della persona offesa, costituirebbe sempre e comunque una condotta di natura processuale, posta in essere quindi da un soggetto che riveste la qualità di "parte". Secondo la V Sezione invece la persona offesa non assume la qualità di "parte" nel processo penale (se non in specifici casi). Ne consegue che il comportamento non può ritenersi avere natura "processuale" in senso tecnico, collocandosi quindi al di fuori del processo.
In questo senso, anche la mancata comparizione, conseguente allo specifico avviso del giudice, "non è che un parametro interpretativo, è un elemento di prova da cui il giudice trae il convincimento dell'inequivocabile volontà della persona offesa di rimettere la querela". Infatti, "attribuire alla mancata comparizione natura "processuale" vorrebbe dire far coincidere il "perfezionamento" del ritiro della pretesa punitiva con tale condotta omissiva, il che non è, non essendo che un indice, seppur inequivocabile, di una decisione presa a monte dalla persona offesa". In definitiva, la mancata partecipazione al processo è solo il momento in cui il giudice, nel suo libero convincimento, ritiene integrata la prova dell'abbandono della pretesa punitiva. È perciò indispensabile, affinché non sorga alcun equivoco che il giudice "verifichi con estremo rigore che la persona offesa-querelante abbia personalmente ricevuto l'avviso", e nulla faccia dubitare sulla sua effettiva e libera volontà.

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