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domenica 24 luglio 2016






LE SORELLE ANGELA, NICOLINA, LUCIA E ROSA CANTONE AGGREDIRONO LA MOGLIE DI UN LORO  ZIO PASQUALINA TURCO IN  STATO INTERESSANTE CAUSANDONE LA  MORTE



IL DELITTO ACCADDE IL 13 FEBBRAIO DEL 1952 IN LUSCIANO


Il movente era da ricercarsi nei rancori delle donne nei confronti del marito della Turco  Alfonso Cantone , accusato di essersi appropriato di una quantità di costoso carico di rame. La vittima, cardiopatica partorì un bambino morto al settimo mese.

 


Lusciano – Il 13 febbraio del 1952, in Lusciano, venivano a lite le sorelle Angela, Lucia, Nicolina, Rosa Cantone e Pasqualina Turco,  moglie di uno zio delle predette Cantone,  Alfonso Cantone. La Turco riportava nel corso dell’incidente contusioni multiple per il corpo ed in specie all’addome e come ebbe a constatare - solo cinque giorni dopo un sanitario del luogo,  il dottor Carmine Bassetti, convocato al domicilio della inferma. Il 19 febbraio la Turco veniva ricoverata presso l’ospedale civile di Aversa reparto ostetrico, per minaccia di aborto prematuro, desunto dalle condizioni della donna, gravi dal settimo mese e presentante perdita di sangue dai genitali. All’osservazione la Turco presentava altresì contusioni ecchimatiche   all’addome nonché strappo di capelli. Il primo giorno successivo la donna partoriva un feto morto e macerato del peso di 1 kg. Il 4 marzo dal reparto ostetrico la Turco veniva trasferita al reparto medico, presentando chiare note di cardiopatia. Il 29 marzo, pur versando in condizioni gravissime per accentuato scompenso cardiaco da doppio vizio mitralico, contro il parere del medico, la Turco lasciato l’ospedale, ritornato dal suo paese. Ivi decedeva poco dopo quello stesso giorno. Ravvisando tra lo evento finale e l’episodio del 13 febbraio un “rigido rapporto causale”, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere,  promuoveva l’azione penale  a carico delle germani Cantone sotto l’imputazione di “concorso in omicidio preterintenzionale”. 


Nella fase istruttoria le sorelle Cantone, riportandosi a quanto esposto nelle querele proposte della Lucia  e dalla Rosa  dell’8 marzo a carico dei coniugi Cantone, negarono di aver aggredito la Turco; la quale era  intervenuta al fianco del marito nel diverbio insorto con le nipote Lucia  e Rosa, nel tentativo di arrecare loro danno ulteriore con il bastone che impugnava perdette l’equilibrio e andò a cadere sulla inferriata - che ricopriva  al livello del suolo - il lume di una grotta sottostante. In tale incidente fu la Lucia a subire le violenze di Alfonso Cantone che le vibrò degli schiaffi, mentre la Rosa ricevette al capo un colpo di bastone assestato dalla Turco.      Assenti le altre sorelle Nicolina e Angelina? Nel loro assunto, non bisognava pertanto prestar fede a quanto affermato dalla Pasqualina Turco, nell’interrogatorio reso al magistrato durante la propria degenza in ospedale, che cioè tutte e quattro le sorelle avessero infierito su di lei. I periti, investiti delle indagini tecniche dirette ad accertare le cause del parto prematuro (aborto nel senso tecnico-legale) e della morte di Pasqualina Turco ed il nesso eventuale fra tali eventi e il trauma  inferto alla sciagurata il 13 febbraio; in una prima relazione di perizia esprimevano l’avviso che entrambi gli eventi dovessero ricollegarsi a detto fatto traumatico, il quale, operando su condizioni patologiche pregresse (doppio vizio mitralico in  gestante) aveva scatenato nell’organismo dell’inferma - attraverso la interruzione violenta della gravidanza e la prolungata redenzione nell’utero del feto morto, il grave squilibrio della funzione cardiaca, già precaria ed ultima della morte.
In successiva relazione, ed in risposta a più specifici quesiti posti dal Giudice Istruttore, sull’esito della testimonianza di medici che, avendo tenuto in cura la Turco per i suoi disturbi cardiaci, erano in grado di affermare che la donna aveva avuto in precedenza crisi ricorrenti di scompenso e che un attacco del genere presentava nel pomeriggio del 18 febbraio del 1952 (come relazione del dottor Antonio Bassetti) i periti medesimi confermavano sostanzialmente il precedente giudizio sulla scorta dell’ampia documentazione acquisita, nettamente in contrasto con l’assunto del dottor Bassetti per quanto attiene alle condizioni della Turco il giorno 18. Disattese pertanto le discolpa delle sorelle Cantone, sia quanto alla partecipazione alla lite della Nicolina,  e della  Angela che  in relazione al meccanismo di produzione delle ecchimosi al basso ventre della Turco; disattese del pari le deduzione dei difensori delle prevenute circa la preesistenze nello stato di scompenso cardiaco nella Turco  che si sarebbe posto come causa unica è autonoma dell’aborto e  conseguentemente della morte di lei; il Giudice Istruttore chiusa la formale istruzione disponeva su conformi conclusione del pubblico ministero il rinvio a giudizio di tutte le imputate per rispondere dinanzi alla Corte di Assise di Santa Maria Capua Vetere del reato di omicidio preterintenzionale.



I giudici della sezione istruttoria – nella ricostruzione dei fatti – ci tennero  ad evidenziare che la Turco pertanto fu investita dalle violenze delle sorelle Cantone, con le quali venne a contatto per via del litigio insorto tra le  medesime ed il marito Alfonso Cantone. A quest’ultimo infatti le nipoti attribuivano la sottrazione di alcuni fasci di rame di ingente valore  e da tale constatazione si generò il diverbio. Che cosa sia accaduto tra Alfonso Cantone e le sorelle Lucia e Rosa- (le quali, in definitiva, ammettono di aver partecipato a quell’accesa discussione, pur assumendo di aver avuto la peggio per l’intervento di Pasqualina Turco) - non è dato conoscere con sufficiente chiarezza per il contrasto delle tesi. Comunque questo primo tempo dell’azione e il fuori dell’ambito della contestazione (molto più appropriato sarebbe stato contestare a tutto il delitto di rissa). Sta di fatto che, ad un certo momento, intervenne nella sua toletta succinta la Turco, a letto quel giorno, per fiancheggiare l’opera del marito, come questo sia esplicitamente ammessa negli interrogatori. Su questo intervento la difesa della imputata innesta la sua istanza di legittima difesa ponendo nelle mani della Turco un bastone levato in gesto di minaccia. Dallo scontro le sorelle Cantone uscirono indenni. “Le risultanze generiche offrono comunque sufficiente spunto – scrissero i giudici nella sentenza di rinvio a giudizio – per  contrastare l’accoglimento della richiesta esimente. Dimostrano quelle che la Turco fu facile preda della giovanile veemenza delle avversarie e ridotta alla impotenza. Tenuto conto  delle sue  condizioni particolari (gestante e di malferma salute) un intento limitato a respingere l’attacco, come si assume dalla difesa, non avrebbe spinto le due Cantone ad infierire sull’infelice. In questo trasmodare  dell’azione oltre la necessità della difesa personale non sarebbe ravvisabile un eccesso colposo, il quale presuppone in ogni caso la permanenza dello stato di pericolo per l’intera durata dell’azione. Sul nemico disarmato e ridotto all’impotenza ogni ulteriore violenza non può andare esente da responsabilità a titolo di dolo. L’attività della Turco, che bene avrebbe fatto ad osservare il riposo che quel giorno si concedeva, integra indubbiamente un fatto ingiusto del quale deve il giudice tener conto nel graduare la responsabilità delle colpevoli.



 Benché la Turco nelle sue dichiarazioni in Ospedale.  come afferma il primo referente, ha indicato tutte e quattro le sorelle Cantone le autrici della patita aggressione, ritiene la Corte invece di dover limitare alle sorelle Rosa e Lucia l’imputazione in discorso, per essere certa la loro partecipazione alla vita sulla scorta delle correlate ammissioni. Per le altre, la stessa parola di Alfonso Cantore ha denunciato intermittenti perplessità. Il secondo quesito, è inerente al nesso causale “trauma-aborto-morte”, trova sufficiente risposta nelle relazioni di perizie acquisite agli atti. La premessa  d’ordine scientifico dalla quale è opportuno prendere le mosse e che- “cardiopatia” e “gravidanza”- non sono termini inconciliabili. Finché c’è compenso nel circolo (cioè equilibrio idraulico per così dire) la gravidanza procede normalmente e non è pregiudizievole per la sua condizione dell’inferma”.

Fonte: Archivio di Stato di Caserta


 
Avv. Michele Verzillo 
  




La condanna fu, per le due sorelle, ad  anni 10, ridotti, con le attenuanti e la provocazione a 4 anni ciascuno. 

La Corte di Assise di Santa Maria Capua Vetere (Presidente Giovanni Morfino; giudice a latere, Renato Mastrocinque; pubblico ministero Nicola Damiani) nel giudicare le sorelle Lucia e Rosa Cantone,  accusate dell’omicidio in danno di Pasqualina Turco, con sentenza dell’ 11 maggio 1954, con la concessione in omicidio preterintenzionale, con le attenuanti generiche e la diminuente della provocazione – per il delitto avvenuto il 29 marzo del 1
952  in San Felice a Cancello -  irrogarono una condanna ad anni 4 e mesi 6 di reclusione. Ma quale differenza – lo chiariamo per i nostri lettori – esiste tra l’omicidio volontario, colposo o preterintenzionale?  Sussiste, infatti, spiega il codice penale, il reato di omicidio preterintenzionale quando avviene la morte di un soggetto come conseguenza della condotta di cui agli artt. 581 (reato di percosse) o 582 (reato di lesioni personali). Sull’elemento soggettivo del reato sussiste un contrasto giurisprudenziale. Parte della giurisprudenza rileva come, per la configurazione del reato, sia richiesto il dolo misto a colpa. L’agente, pertanto, vuole cagionare alla vittima l’evento minore (una lesione o una percossa), ma ottiene, per via di un comportamento colposo, la morte della stessa.  La giurisprudenza contraria vede, invece, unicamente l’aspetto doloso della volontà di cagionare l’evento minore, facendo ricadere l’evento morte come conseguenza oggettiva della condotta dolosa.
Per i giudici le questioni sottoposte al vaglio della Corte si compendiavano nei due quesiti:  a)  se le contusioni ecchimotiche riscontrate anche sul corpo della Pasqualina Turco, al basso ventre, dovevano attribuirsi al fatto della prevenuta; b) e se la pregressa cardiopatia che affliggeva da tempo la vittima possa ritenersi causa unica ed efficiente dell’evento abortivo e del decesso. In ordine al primo punto, non può esserci dubbio che, quantomeno, la Lucia Cantone e la Rosa Cantone debbano ritenersi responsabili, a titolo di dolo, del traumatismo in questione sul semplice rilievo che la relativa protesta d’innocenza e le relative proteste di innocenza sono nettamente smentite dalle risultanze generiche quanto mai eloquenti. Basterebbe in proposito ricordare – scrivono i giudici nella motivazione della sentenza - che al suo ingresso in ospedale alla Turco fu riscontrato strappo di capelli in corrispondenza della fronte; circostanza, questa, indicativa delle particolari violenze cui la donna fu sottoposto, non spiegabile certo con il pretestuoso urto contro l’inferriata del lume di grotta.


La Corte di Assise di Appello (Presidente Filippo d’Errico; giudice a latere, Mario Sabelli; pubblico ministero, Luigi De Magistris, procuratore generale (nonno del sindaco di Napoli omonimo)  con sentenza del maggio 1956, confermava il verdetto dei primi giudici. Nel processo furono impegnati gli avvocati: Vittorio Verzillo, Michele Verzillo, Alberto Narni Mancinelli, Ciro Capaldo e Ettore Pianese.

Avv. Vittorio Verzillo 


Fonte: Archivio di Stato di Caserta 




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