L’UFFICIO TRIBUTI DEL COMUNE NON PROVVEDE PER TEMPO
ALLO SGRAVIO. LA DECISIONE HA ANCHE AFFERMATO UN IMPORTANTE PRINCIPIO
GIURISPRUDENZIALE: “NON PUÒ ESSERE CONSIDERATA PROVA DELLA CONSEGNA DI UNA
RACCOMANDATA ( COME SPESSO FA IL COMUNE) UN ELENCO DI CONTRIBUENTI”.
Sessa Aurunca – Non basta
ottenere un provvedimento di sgravio favorevole e tanto di sentenza per
costringere l’ufficio tributi del comune
di Sessa Aurunca (non nuovo a simili funambolismi) a cancellare una iniqua tassazione. E’ quanto
è capitato ad una signora di V.F. assistita dagli avvocati Antonio e Giuseppe Monarca.
Ecco in breve la storia. Nel lontano 2055 la predetta impugnava la cartella
esattoriale con la quale il Comune di Sessa Aurunca, a mezzo della Gist Line,
le ingiungeva il pagamento di € 6.852,80 per ICI evase per gli anni 1998 e
1999. Il ricorso veniva accolto, ma
contra la sentenza della C.T.P di
Caserta il Comune di Sessa Aurunca presentava appello, ma la Commissione Tributaria Regionale lo
dichiarava inammissibile con sentenza depositata il 13/03/2008. Alla sentenza
non fece seguito il ricorso per Cassazione per cui la decisione divenne
esecutiva. Ma gli atti notificati al comune non costringevano l’ufficio tributi
allo sgravio e la signora era costretta – sempre a mezzo dello studio Monarca –
ad inoltrare una precisa diffida nei confronti dell’Equitalia Sud S.p.A e nei
confronti del nuovo responsabile dei tributi Dr. Antonino Marchegiano, nel
mese di ottobre del 2016, nonostante il legale dell’Ente, Avv. Spicciariello, avesse assicurato che lo
stralcio era già stato operato. Invece, da una visura effettuata casualmente
dalla ricorrente, con conseguente estratto di ruolo, in data 06/09/2016 alle
ore 9.20, la stessa apprendeva, con
somma sorpresa, che risultava ancora iscritta la somma di € 7.607,44, nei ruoli
dell’ADR, annullati da oltre 10 anni, dalla Commissione Tributaria Provinciale
di Caserta. Ciò perché non era stato effettuato lo sgravio dal Comune
nonostante la sentenza passata ingiudicato e nonostante lettere, inviti,
diffide, assicurazioni ricevute anche dalla responsabile dell’epoca Dott.ssa Anna Gallinaro. Intanto lo studio
Monarca ha ottenuto un’altra considerevole affermazione avendo la sentenza
affermato, tra l’altro, un importante
principio giurisprudenziale: “Non può essere considerata prova della consegna
di una raccomandata (come spesso fa il comune) un elenco di contribuenti”. In
contraddittorio l’avv. Monarca ha dimostrato che la sentenza della Corte
Costituzionale, cui faceva riferimento il Comune di Sessa Aurunca, non era
applicabile al processo tributario perché, essendo la norma indicata specifica
per tale processo, essa non era stata dichiarata incostituzionale dalla
sentenza de qua e, quindi, non sì adattava al processo tributario. La
spedizione risultava fatta, come certificato dal documento delle Poste
italiane, il 05/01/2015 e consegnata il 1 7/01/20 15 e, quindi, oltre il
termine di decadenza del 3 1/12/2014. “Ma, anche a voler seguire la tesi dei
Giudici di primo grado, scrivono i giudici nella loro motivazione in appello -
che individuano la data di consegna della raccomandata all’ufficio postale come
data utile per il calcolo dei termini di decadenza, non solo non è stato
correttamente provato che la consegna sia avvenuta il 31/12/2014, ma risulta
documentalmente dall’atto di ricerca online effettuata tramite il sito delle
Poste Italiane, che la data di accettazione-consegna è quella del 05/01/2015,
oltre, cioè, il termine del 31/12/2014. Inoltre, va aggiunto che non può essere
considerata prova della consegna dì una raccomandata un elenco di contribuenti;
correttamente, la consegna della raccomandata è tale quando viene depositata
nell’ufficio la raccomandata individuale del contribuente”.
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