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lunedì 23 aprile 2018

ASO ISIAMED: IL DIRITTO DI CRONACA PREVALE SUGLI INTERESSI COMMERCIALI DI IMPRESA

  • Venerdì, 20 Aprile 2018
CASO ISIAMED: IL DIRITTO DI CRONACA PREVALE SUGLI INTERESSI COMMERCIALI DI IMPRESA
di Redazione

Una svolta nel “caso” Isiamed è giunta in questi giorni con l’Ordinanza del Tribunale ordinario di Roma - sezione XVII civile del 17 aprile 2018, che ha decretato la prevalenza del diritto di cronaca rispetto agli interessi commerciali dell’impresa. Un’impresa, laIsiameD (Istituto italiano per l’Asia e il Mediterraneo, senza fini di lucro, nato nel 1974) alias Isiamed Digitale srl (costituita l’8 ottobre 2016, ma con inizio attività a novembre 2017), giunta agli onori della cronaca a seguito dell’approvazione di uno stanziamento di ben 3 milioni di euro in suo favore, previsto dal comma 1087 della Legge di Bilancio, inserito in extremis nella manovra (e immediatamente classificato quale “marchetta necessaria” dal senatore Pd Stefano Esposito).
Protagonista della svolta è il sig. Aldo Prinzi, libero cittadino, che ha deciso di creare un Blog, esercitando i diritti fondamentali di libertà di espressione e di critica, al fine di “chiedere chiarezza” sul groviglio di interessi privati e manovre politiche, adoperando il dominio rimasto libero “isiamed.com”, al fine di riportare i fatti inerenti alla vicenda in maniera sottilmente ironica, collezionando articoli e link di cronaca. ISIAMED non ha tardato a richiedere al Tribunale di Roma un provvedimento cautelare d’urgenza nei riguardi di Prinzi, fondato sull’accusa di domain grabbing, ossia di acquisizione illecita del dominio e del marchio della società.
Il Giudice ha tuttavia rigettato il ricorso, ritenendo valida la difesa di Prinzi, rappresentato dagli avv.ti Andrea Lisi e Roberto Manno, riconoscendo che Isiamed, non solo non abbia mai provveduto alla registrazione del marchio, ma che al momento della registrazione del domain name www.isiamed.com da parte di Aldo Prinzi la società non aveva rinnovato la registrazione del nome a dominio www.isiamed.org; pertanto la richiesta del ricorrente di inibire l’uso del domain name “isiamed” sul presupposto sia del preuso del marchio, che del nome a dominio www.isiamed.org, non è stata giudicata fondata, mancando di fatto il presupposto della confondibilità, delle rispettive attività, non coincidenti, né interferenti, con conseguente impossibilità di ingenerare confusione.
Il Giudice ha inoltre ritenuto privo di carattere diffamatorio il contenuto del Blog di Prinzi, che ospita in sostanza una raccolta di articoli relativi all’istituto, con particolare riferimento alla vicenda del contributo statale concesso dalla Legge di Bilancio. Il contenuto non è apparso di gravità tale da legittimare l’oscuramento della pubblicazione via internet, con conseguente prevalenza del diritto di cronaca rispetto agli interessi commerciali d’impresa. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con addebito delle spese a carico della stessa Isiamed.
L'avv. Andrea Lisi, Coordinatore del Digital&Law Department e Presidente di ANORC Professioni, ha espresso le sue considerazioni in merito all'epilogo  "si tratta di una pronuncia giudiziale di estrema importanza per la sua innovatività perché tutela diritti costituzionalmente garantiti molto spesso in contrasto con interessi di natura commerciale -o peggio, come in questo caso- di natura politica, sulla base di intrecci tesi a favorire interessi privati mascherati con azioni di crescita in ambito digitale”; parimenti, l'avv. Roberto Manno, fondatore di WebLegal, una IP boutique specializzata in particolari settori del diritto industriale e della proprietà intellettuale, ha così commentato la vicenda: “Valutando i nomi a dominio sotto il profilo dell'esercizio del diritto di critica, si è stabilito un principio molto importante per la libertà di espressione e il web journalism, difendendo la stessa natura del web, ossia uno straordinario mezzo di comunicazione prima ancora che una vetrina commerciale. Aver fornito questo contribuito alla definizione di questi complessi rapporti è motivo di grande soddisfazione per WebLegal”.

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