RIEMERGE “IL FANTASMA DEI FATTI” (PER DIRLA CON SCIASCIA) PER I PROFESSIONISTI
DELL’ANTIMAFIA DI SESSA AURUNCA
Riprendiamo
ancora una volta il filo del discorso sulla CLEPRIN, lasciato da qualche tempo,
anche a causa COVID-19.
Per tutti
coloro che si siano persi qualche puntata ed a supporto della labile memoria di
qualcuno - riassumiamo come più volte
sia stata evidenziata la sconcertante situazione di questa azienda che, da due
anni insediatasi in tenimento carinolese, produce, vende, acquista, contratta,
pubblicizza, assume, licenzia e promuove la propria immagine aziendale (peraltro sempre intrinsecamente connessa
con l’attività anticamorra e legalitaria dei suoi amministratori), in
assenza di qualsiasi titolo autorizzativo, primo tra tutti il presupposto indispensabile
all’esercizio di una qualsiasi attività aziendale, ovvero il certificato di
agibilita’, in assenza di conformità edilizia, in presenza di un vincolo ambientale
insanabile, come certificato dalla Sovrintendenza Ambientale di Caserta,
su di un terreno classificato con destinazione ad esclusivo
uso agricolo e, proprio per non farsi mancare niente, in presenza di lastre
in cemento-amianto (eternit) sulla copertura di entrambi i capannoni
dell’azienda riscontrata nel giugno dello scorso anno.
In questo
quadro, compulsato dalla parallela attività d’indagine esperita dal
Commissariato di Sessa Aurunca su delega della Procura della Repubblica di S.
Maria C.V., il comune di Carinola, per due anni distratto in altre faccende,
nel 2017 si sveglia ed emette due
ordinanze, una di abbattimento degli abusi edilizi e l’altra di sospensione
della produzione dei detergenti. Entrambe le ordinanze venivano impugnate dagli
amministratori “a rotazione” Antonio Picascia e Francesco Beneduce, innanzi al
TAR Campania che concedeva la sospensiva dell’esecuzione in attesa degli esiti
del procedimento.
Nel
frattempo sulla vicenda interveniva il GIP del Tribunale di S. Maria C.V. che l’
11 ottobre 2019, facendo proprio il quadro indiziario della locale Procura, emetteva un decreto di sequestro preventivo
nei confronti della Cleprin, in persona dei suoi amministratori, iscritti a
registro degli indagati, per violazioni delle norme a in tema di abusivismo
edilizio e protezione paesaggistica.
Inoltre il
5 aprile 2020 il legale rappresentante del momento, Antonio Picascia, veniva
denunciato dalla Guardia di Finanza di Mondragone per produzione di presidi
medico chirurgici senza autorizzazione e commercializzazione di prodotti
industriali con etichette false. In dettaglio alla Cleprin venivano sequestrati
ben novemila litri di disinfettante e 74.000 panni monouso prodotti senza
autorizzazione ministeriale e con etichette contraffatte.
In questo
contesto già allarmante sulla frastornata Cleprin si è abbattuta l’ennesima,
decisiva tegola legale: il TAR Campania, (ottava sezione presidente Gaudiero) il
20 aprile scorso, ma la sentenza è stata resa pubblica solo ai primi di giugno,
ha difatti respinto tutti i ricorsi presentati dal legale dell’azienda avv.
Vincenzo Capuano, che nel corso del tempo ha prodotto una sequela di motivi
aggiuntivi ad integrazione, utilissimi per guadagnare tempo. In particolare i
giudici, con la sola eccezione del ricorso sull’abbattimento degli immobili già
oggetto di precedente richiesta di condono, hanno confermato integralmente le
ordinanze del Comune del Carinola, sia quella relative all’abbattimento degli
immobili, sia, quella relativa alla sospensione dell’attività produttiva
dell’azienda, confermata come espletata “sine
titulo”, ovvero in assenza di qualsiasi autorizzazione. Al di là delle
cavillose argomentazioni della ricorrente, il collegio ha infatti confermato,
se mai ce ne fosse stato bisogno, che “ …la
carenza del certificato di agibilità costituisce ragione ostativa insuperabile”,
tanto che i giudici si chiedono, con una punta di sconcerto o ironia,
addirittura : “… rispetto alla quale non
si vede come la parte ricorrente avrebbe potuto utilmente contraddire in sede
procedimentale.” I giudici chiosano che in ogni caso “…sul versante puramente fattuale, non può non evidenziarsi che Cleprin
non ha fornito alcuna prova della agibilità dei locali in cui ha continuato a
svolgere l’attività imprenditoriale”. Rimarcano inoltre come “la
conformità dei manufatti alle norme urbanistico-edilizie costituisce il
presupposto indispensabile per il legittimo rilascio del certificato di
agibilità,… in quanto, ancor prima della logica giuridica, è la ragionevolezza ad escludere che
possa essere utilizzato, per qualsiasi destinazione, un fabbricato non conforme
alla normativa urbanistico-edilizia”
Ma si
tratta, in sostanza, anche di una completa vittoria della Sovrintendenza
Ambientale di Caserta e Benevento che ha visto pienamente confermata la
legittimità dei suoi atti, in particolare il parere negativo espresso in
relazione alla sussistenza di un vincolo ambientale gravante sui beni : “…non può che opinarsi per la legittimità del
parere soprintendentizio” afferma infatti il collegio giudicante che
aggiunge come la insanabilità del vincolo certamente non può essere sanato a “fatto
compiuto” come avrebbe preteso la Cleprin
: “…la regola della non sanabilità ex post degli abusi, sia
sostanziali che formali aventi rilevanza paesaggistica: la ratio è quella di
precludere qualsiasi forma di legittimazione del "fatto compiuto", in
quanto l'esame di compatibilità paesaggistica deve sempre precedere la
realizzazione dell'intervento.”
Insomma una totale vittoria anche del Comune di Carinola, che
attenendosi alle argomentazioni della Sovrintendenza ha resistito a tutti i
ricorsi della Cleprin, ma una vera e propria disfatta per i suoi amministratori
che saranno definitivamente obbligati a sospendere l’illecita produzione e a
tentare di trasferire altrove la loro attività, questa volta, si spera con
tutte le dovute autorizzazioni, cioè semplicemente
come vale per qualsiasi altra impresa di questo paese.

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