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domenica 12 giugno 2011

PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI IN CONTRADDIZIONE PER L’ANNOSA VICENDA DEL SEQUESTRO DEI BENI AGLI EREDI PASSARELLI

IN ATTESA DELLA DECISIONE SUL  CONLFITTO DI INCOSTITUZIONALITA' DEPOSITATA LA SENTENZA DEL RIAESAME CHE ANNULLA IL REATO DI RICICLAGGIO, CONFERMA, INVECE, DEL SEQUESTRO DEI BENI DA PARTE DEL TRIBUNALE DELLE MISURE CAUTELARI REALI



S. Maria C.V. – ( di Ferdinando Terlizzi ) - In attesa che venga discussa a Roma, il conflitto di incostituzionalità sollevato dalla II° Sezione del Tribunale di S. Maria C.V. ( Presidente Gabriella Maria Casella, giudici Corinna Forte e Francesco Caramico D’Auria ) per l’annosa questione dei beni sequestrati agli eredi di Dante Passarelli si sono sovrapposti altri provvedimenti che contrastano tra loro.

La prima cosa da chiarire sarebbe il mistero della morte di Dante Passarelli avvenuta accidentalmente, nel 2004, cadendo dal tetto della propria casa, e non come spesso riferiscono in libri e articoli di giornali – Roberto Saviano e Rosaria Capacchione che sarebbe “morto in circostanze mai chiarite o misteriose”, oppure addirittura “ucciso dai figli per ereditare i beni confiscati“, o dalla camorra “perché si era fatto scoprire”. La verità, invece, è scritta in una sentenza la quale è passata in cosa giudicata, che ha completamento escluso il dolo nell’incidente.

Ricostruiamo brevemente la vicenda. Con proposta del 30 settembre 2009 il Pubblico Ministero presso la D.d.A. avanzava al Tribunale istanza di sequestro e successiva confisca, dei beni già nella disponibilità di Dante Passarelli, in virtù di una novella normativa ( cosiddetto pacchetto sicurezza del Ministro Maroni) in base alla quale “la confisca può essere proposta, in caso di morte del soggetto nei confronti del quale potrebbe essere disposta, nei riguardi dei successori a titolo universale o particolare entro ti termine di cinque anni dal decesso”.

Il provvedimento fu fatto, infatti, tre giorni prima della scadenza: cioè dopo 4 anni 11 mesi e 27 giorni prima della prescrizione. La DdA di Napoli individuava, quali soggetti nei cui riguardi era avanzata la proposta, i successori a titolo universale di Dante Passarelli, ossia il coniuge Teresa De Marco ed i figli Biagio, Franco. Gianluca, Davide, Antonella e Maria Teresa Passarelli.

Nell’illustrare la proposta, la D.d.A. richiamava elementi dimostrativi della pericolosità sociale di Dante Passarelli, emersi nel corso del procedimento penale ed. "Spartacus", celebratosi innanzi la Corte di Assise di S. Maria C.V., in cui l'imputato. unitamente a numerosi altri, era chiamato a rispondere di concorso in associazione mafiosa.

Infatti il Pubblico Ministero d’udienza, Federico Cafiero De Raho, a conclusione della sua appassionante requisitoria, chiese una condanna per il Passarelli a 9 anni di reclusione. Condanna mai avvenuta per camorra ( e prova mai raggiunta, di appartenenza al clan”, sostengono i difensori gli Avv.ti Giuseppe Garofalo e Mario Murone ), perché poi, prima della sentenza definitiva di primo grado il Passarelli morì.

In sede di discussione per il dissequestro dei beni, nell’udienza conclusiva del 3 marzo scorso, innanzi la 2° Sezione del Tribunale di S. Maria C.V., i difensori, con specifica memoria, “contestavano la sussistenza dei presupposti normativi posti a base dei provvedimento di sequestro ritenendo in sintesi che posto la ineludibile necessità che l'azione di prevenzione venga attivata nei confronti di soggetto pericoloso socialmente e considerato che in ragione delle riforme introdotte dall'art. 10 della legge 125 del 2008, essa può riguardare anche soggetto non più pericoloso o non più in vita all’atto dell' intervento - nel caso in esame sarebbe carente il requisito della pericolosità sociale qualificata di Dante Passarelli ( essendo morto nel 2004) in termini di appartenenza ad una associazione mafiosa”.

I difensori fondavano tale assunto sulla circostanza che nei confronti del de cuius non vi era mai stato un accertamento definitivo in ordine alla sussistenza della pericolosità sociale o degli indizi di appartenenza ed, anzi, la precedente procedura di prevenzione, instaurata innanzi al Tribunale era stato definita nell'anno 2001 in sede di appello, con il rigetto della proposta… con una singolarissima motivazione, oggetto anche di riscontro in Cassazione: “Il Dante Passarelli ha pagato la tassa della tranquillità”.

Prospettando, dunque, come concreta la possibilità di un accertamento di pericolosità (evidentemente sulla base di elementi dì novità rispetto al precedente giudicato) ulteriore a quello già svoltosi in costanza di vita di Dante Passarelli, la Difesa evidenziava il contrasto della procedura con il principio costituzionale del `giusto processo, “in quanto implicante un accertamento incidentale della "responsabilità di prevenzione di un soggetto deceduto "impossibilitato a difendersi rispetto alle accuse che gli verrebbero mosse, sia per la ontologica inesistenza del soggetto stesso, sia per la carenza di un sistema di rappresentanza che sia effettivo e plausibile.

In particolare, quanto al profilo della “rappresentanza” del deceduto. la Difesa richiamava gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità che affermano la inesistenza della sentenza di condanna emessa nei confronti di un imputato dopo la sua morte (Cass. sez. V 25 luglio 2003 n.31470) e la previsione del codice di rito che non ammette la possibilità di una interlocuzione di terzi sul provvedimento di proscioglimento per morte del reo, in quanto la legge limita la operatività del diritto di impugnazione esclusivamente al soggetto al quale lo riconosce, tra i quali appunto non é compreso espressamente l'erede dell'imputato che voglia ottenere una diversa formula di proscioglimento del deceduto.

Quanto alla portata del procedimento di prevenzione rispetto all’ elusioni delle garanzie difensive conseguente alla riforma legislativa la Difesa richiamava - oltre alle pronunce della Corte Europea dei diritti dell'uomo (sentenze Bocellari e Rizza contro Italia e sentenza Perre, contro Italia)- il recente intervento del giudice costituzionale, laddove, nell'affermare che il procedimento di prevenzione non può sottrarsi alla udienza pubblica, ha ribadito le specifiche peculiarità del procedimento di prevenzione all'esito del quale il giudice è chiamato ad esprimere un giudizio di merito, idoneo ad incidere in modo diretto, definitivo e sostanziale sui beni dell’individuo costituzionalmente tutelati quali la libertà personale, ed il patrimonio e sulla stessa libertà di iniziativa economica, incisa dalle misure anche gravemente inabilitanti previste a carico del soggetto cui è applicata la misura dì prevenzione. In tale ottica – concludeva la difesa - il giusto procedimento di prevenzione non può che richiedere l'effettiva partecipazione del soggetto interessato al procedimento di accertamento della propria pericolosità sociale, non essendo possibile ad alcuno nell'ordinamento processuale penale succedere nella sua difesa”.

Il Tribunale, come è noto, in totale accoglimento delle tesi difensive ( che credevano e credono… non già come affermato dalla cronista de “Il Mattino” che il verdetto del Tribunale è stata una sorpresa anche per i difensori ) anche in considerazione che la nuova normativa sui sequestri dei beni anche agli eredi dei defunti boss, non era applicabile al caso di specie, ha deciso di sospendere la confisca e rimettere gli atti alla Consulta.

“Inoltre - ha scritto il Tribunale nella sua motivazione - non appare convincente, utilizzare, in assenza di reale contraddittorio, gli esiti probatori di un diverso procedimento, svoltosi in costanza dì vita del soggetto, nel giudizio di prevenzione intimate “post mortem”: del resto, se è vero che nel processo penale è possibile acquisire e valutare, le sentenze irrevocabili rese in altro giudizio penale, nonché i verbali di prove di altro procedimento penale (la cui acquisizione è significativamente ammessa ai sensi dell'articolo 23 c.p.p. solo se trattasi di prove assorte in contraddittorio e la cui utilizzazione risulta preclusa salvo che il difensore dell’imputato abbia partecipato all'assunzione della relativa prova), é altrettanto che ciò avviene nell'ambito di due giudizi omogenei e cbe, soprattutto, l'acquisizione e l’utilizzabilità degli atti sono valutate nel pieno contraddittorio tra le parti nell'ambito del processo in cui si desidera valorizzare la prova in questione e, quindi, nel rispetto dei diritti di difesa c del principio del contraddittorio e del giusto processo”.

E’ il Tribunale ha così deciso: “In definitiva, la previsione censurata appare in insanabile contrasto con principi costituzionali di cui agli articoli 24, commi 1 e 2 e 111 della Carta Costituzionale, con conseguente necessità di adire il Giudice delle leggi. Per questi motivi: Solleva questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2 ter, comma 11, della legge 31 maggio 1965, n.575, recante Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso anche straniere, per contrasto con gli articoli 24, commi 1 e 2, e I I I della Costituzione. Sospende la decisione del giudizio in corso ed ordina che gli atti siano trasmessi alla Corte Costituzionale. Manda alla cancelleria per le comunicazioni alle parti , e gli adempimenti di rito, per la notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e per la comunicazione ai Presidenti del Senato, della Repubblica ed al Presidente della Camera dei-Deputati”.




Poi sono seguiti due provvedimenti, di giudici diversi, in contraddizione tra loro. Entrambi nel mese di maggio scorso. Il primo, il 20 maggio, innanzi alla X Sez. del Tribunale di Napoli – quale tribunale del riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale e dei sequestri (Presidente Nicola Quadrano, giudici Mariella Montefusco e Francesca Pandolfi ) – che ha rimesso in libertà tutti gli accusati di riciclaggio arrestati in precedenza ( Biagio, Davide, Gianluca Passarelli ( Franco è detenuto per la presunta estorsione all’Alvi di Maddaloni ) motivando che i beni erano gli stessi sottratti e restituiti in sede di morte del capostipite e che quindi non si poteva parlare di riciclaggio.

Il 31 maggio invece l’8° sezione del Tribunale del Riesame Reale di Napoli ( Presidente, Beatrice Sasso, giudici Angela Paolelli e Rossella Marro ) in contrasto con quanto chiesto dalla difesa ha rigettato il ricorso e confermato il sequestro preventivo.

Intanto è stata anche notificata agli imputati l’avviso di conclusione delle indagini preliminari. Resta aperto il nodo della Consulta, che dovrà decidere – come ha detto: Giuseppe Garofalo – Se in Italia, si possono processare e arrestare anche i morti… e i loro beni, pur non essendo stati raggiunti dalla sicurezza di una condanna per camorra, possono essere sottratti agli eredi legittimi”.




















































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