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giovedì 27 ottobre 2011

IL gup RESTITUISCE LO STABILIMENTO KERO’ AI PASSARELLI

LA DDA CHIEDE OTTO ANNI PER FRANCO PASSARELLI E 6 PER LA MOGLIE PER RICICLAGGIO – ENTRAMBI ASSOLTI CON L’ABBREVIATO -  FISSATA PER IL 14 DICEMBRE L’UDIENZA PRESSO LA CONSULTA PER LE ECCEZIONI DI INCOSTITUZIONALITA’ SUL SEQUESTRO DEi BENI DEL DEFUNTO RE DELLO ZUCCHERO AGLI EREDI




S. Maria C.V. ( di Ferdinando Terlizzi ) – L’Ottava sezione del Riesame ( Presidente Valeria Scandone ) ha assolto con la più ampia formula Franco Passarelli e Susanna Cantelli ( sua moglie ) accusati di riciclaggio che a differenza degli altri imputati, avevano scelto il rito abbreviato.

Con la stessa decisione il Tribunale dopo aver disatteso la richiesta della pubblica accusa ( Piemme di udienza Dr. Luigi Landolfi sull’inchiesta dei P.M. Raffello Falcone e Alessandro D’Alessio ) che aveva prospettato l’irrogazione di 8 anni di reclusione per Franco Passarelli e 6 anni per la moglie e dopo le arringhe difensive di Saverio Senese, Alfonso Furgiuele e Rosario Pagliuca ha dissequestrato l’intero stabilimento della Soc. Commerciale Europea di Pignataro Maggiore che impacchetta zucchero con il marchio Kerò.



Nello stesso processo erano infatti accusati di concorso in riciclaggio a vario titolo Biagio, Gianluca e Davide Passarelli ( figli ed eredi di Dante Passarelli ) nonché Clelia Natale moglie di Gianluca Passarelli e socia della Commerciale Europea (marchio Kerò) e Carmine Vassallo, amministratore della Immobiliare Bellavista. Questi ultimo hanno preferito attendere il rito normale e sono stati rinviati a giudizio innanzi al Tribunale di S. Maria C.V. per il prossimo 21 gennaio 2012. –



Intanto gli stessi beni più volte sequestrasti e dissequestrati sono stati oggetto innanzi al Tribunale di S. Maria C.V. di una udienza di convalida nel corso del quale l’avvocato difensore ( di Biagio, Gianluca e Davide Passarelli ) Giuseppe Garofalo ha sollevato eccezione di legittimità ( a ruolo presso la Consulta per il 14 dicembre prossimo ) della legge che prevede che si possono confiscare i beni agli eredi del boss deceduto… Con la differenza che il Dante Passarelli non è mai stato condannato per il reato di camorra.



Riportiamo qui di seguito ampi stralci della memoria difensiva: Come si ricorderà in data 26/1/11, veniva emessa nei confronti degli imputati ordinanza di custodia cautelare in carcere che il Tribunale del Riesame, Decima Sezione Collegio A, in data 23/2/11, annullava per insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, Più precisamente, si contestava agli imputati Franco Passatelli e Susanna Cantelli, il delitto di cui all’art. 648bis c.p. aggravato ex art. 7 Legge 203/91, per aver, in concorso con Biagio, Gianluca e Davide Passarelli, e Natale Clelia, non concorrendo nella realizzazione dei delitti presupposti ma agendo al fine di occultarli ed eseguirli, compiuto atti diretti ad ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa dei capitali investiti in beni mobili, immobili, società e beni strumentali in vario modo da loro acquisiti dopo la morte di Dante Passarelli avvenuta il 4.11.2004, somme di denaro di natura illecita in quanto provento mediato dei delitti compiuti dall’associazione di tipo mafioso, operante in tutta la provincia di Caserta, denominata clan dei Casalesi, alla quale era affiliato lo stesso Dante Passarelli, ascendente e dante causa. Ed, in particolare, per aver distratto ed ostacolato l’identificazione della provenienza delittuosa dei beni e del denaro investito nelle società denominate “Commerciale Europa S.p.a.” e IPAM S.r.l., nonché di tutti i beni mobili e immobili riconducibili alle anzidette società. Con l’aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare l’attività dell’associazione mafiosa denominata clan dei Casalesi. Fatto commesso in epoca antecedente e prossima al 1996 con condotta perdurante. .

E’ possibile in linea astratta che la condotta di riciclaggio sia eseguita con modalità frammentarie e progressive, ma nell'ambito di un’ideazione e progettazione unitaria che deve necessariamente rimandare allo stesso soggetto e che deve essere rigorosamente dimostrata. Appare difficilmente configurabile, pertanto, una condotta unitaria che si articoli nell’arco di quindici anni, difficoltà che appare insuperabile nel caso di specie.



Si deve rilevare, infatti, che la condotta di riciclaggio contestata agli imputati avrebbe riguardato due società, la I.P.A.M. e la Commerciale Europea S.p.A., ritenute in continuazione tra loro sia per l’oggetto sociale sia per la riconducibilità di entrambe in ultima analisi alla figura di Passarelli Dante, ritenuto associato al c.d. clan dei Casalesi.



In realtà, però, tra le due società vi è una netta separazione, determinata dal sequestro della I.P.A.M. disposto il 21/5/96 dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nell’ambito del procedimento di prevenzione instaurato nei confronti di Passarelli Dante, la cui condotta di partecipazione al clan dei Casalesi, tra l’altro, era riferita proprio a epoca antecedente e prossima al 1996.

Tuttavia, il provvedimento di sequestro e la conseguente nomina di un amministratore giudiziario ha certamente interrotto ogni possibile condotta di riciclaggio di denaro o beni confluiti nella I.P.A.M., la quale sarebbe, tutt’al più, configurabile solo in epoca successiva alla revoca del sequestro della stessa, avvenuta nel 2004 in seguito al decesso di Passarelli Dante.



Dunque, il sequestro della I.P.A.M. ha comportato che l’epoca di commissione del delitto di riciclaggio deve necessariamente essere scissa in due momenti separati e non unificabili tra loro: il primo anteriore al sequestro disposto nel 1996 e il secondo, invece, configurabile dal 2005, atteso che dagli atti si rileva che prima di tale anno non vi è stata alcuna analoga condotta riguardante l’altra società, la Commerciale Europea S.p.A.



Ciò posto, con particolare riguardo agli odierni imputati, Passarelli Franco e Cantelli Susanna, amministratrice e socio di maggioranza (titolare del 90% delle azioni) della Commerciale Europea S.p.a., l’Accusa assume che sarebbe stata consumata una condotta di riciclaggio poiché si sarebbe verificato una sostanziale continuità tra la Ipam S.r.l., (anche essa attività di famiglia dei Passarelli), e la sopramenzionata Commerciale Europea S.p.a., poiché in tal modo sarebbero stati trasferiti non meglio individuati capitali di illecita provenienza riconducibili alla persona del defunto Passarelli Dante (padre di Franco e suocero della Cantelli), ritenuto intraneo al “clan dei casalesi”.



In altri termini, dunque, si ipotizza che, attraverso la costituzione della Commerciale Europea S.p.a., la signora Cantelli, in concorso con il coniuge Passarelli Franco ed i cognati, avrebbe operato la “distrazione di risorse” (non specificate) dalla Ipam S.r.l., società in passato gestita dal defunto Passarelli Dante, al fine di ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa dei beni e del danaro investiti in detta ultima società. Da qui la contestazione del delitto di cui all’art. 648bis c.p. aggravato ex art. 7 Legge 203/91.



Il vizio ontologico cui è affetta l’ipotesi accusatoria e che mina indefettibilmente ab origine l’intero impianto a carico degli odierni imputati, consiste nell’assunto secondo cui l’intero patrimonio fortunosamente (?) ereditato dai fratelli Passarelli (che comprendeva anche la IPAM S.r.l.) in seguito alla morte del padre sia di certa provenienza illecita. Si ritiene, cioè, che costoro non si siano limitati al mero godimento dello stesso ma abbiano compiuto su di esso un attività di “ripulitura”. In sostanza, dunque, l’attività di riciclaggio sarebbe consistita nel ricevere tali beni di certa provenienza delittuosa e nel compiere ulteriori operazioni di trasformazione e di sostituzione. In punto di diritto, è noto che le condotte tipiche dirette a configurare il delitto di riciclaggio sono due: - sostituzione o trasferimento del denaro, di beni o altre utilità di provenienza illecita; - compimento di altre operazioni, dirette ad ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa dei beni sopra indicati.



A ciò si aggiunga che la I.P.A.M. fu per lungo tempo sottoposta a sequestro e, quindi, gestita da soggetti estranei alla famiglia Passarelli. Non appare corretto, pertanto, attribuire agli odierni imputati Passarelli Franco e Cantelli Susanna, in concorso con gli altri fratelli, "lo svuotamento della I.P.A.M" in favore della Commerciale, il quale risulterebbe anche dall’analisi e dal raffronto dei redditi dichiarati da tali società. In realtà, proprio una corretta analisi dei dati risultanti dalle dichiarazioni dei redditi consente di giungere a conclusioni diverse dalla tesi accusatoria.



Infatti, come si evince dalla richiamata informativa della D.I.A. di Napoli n. 125/NA/II/H27 prot. 400 del 23/2/10, nel 1997, primo anno successivo al sequestro, la I.P.A.M. presentava un volume di affari pari a £. 69.949.111.000, mentre il totale degli acquisti era di £. 68.398.112.000. Nel 2005, invece, primo anno successivo al dissequestro, la I.P.A.M. aveva dichiarato un reddito negativo di euro 336.499, presentava un volume di affari di euro 1.251.395 e acquisti per un totale di euro 909.900. Tale notevole riduzione del volume di affari non poteva certamente essere imputata ai Passarelli, atteso che durante il periodo in esame la I.P.A.M. era gestita da un amministratore nominato dal Tribunale.



Inoltre, sempre nel 2005 la Commerciale Europea S.p.A. aveva dichiarato reddito per curo 535.316, presentava un volume di affari pari a euro 14.400.814 e acquisti per un totale di 26.591.775. Da tale ultimo dato si evince che già nel 2005 la Commerciale presentava una redditività di gran lunga superiore a quella della I.P.A.M., la quale non era certo dovuta a una consapevole attività di svuotamento della seconda società in favore della prima imputabile direttamente ai Passarelli. Agli eredi Passarelli Dante, pertanto, nel 2004 veniva restituita una società, la I.P.A.M., che si trovava in condizioni economiche negative, avendo anche rilevanti debiti con il fisco, mentre ben più solida appariva la situazione della Commerciale Europea S.p.A.



A ciò si aggiunga che l’iniziativa di mettere in liquidazione la I.P.A.M. non fu affatto adottata allo specifico fine di occultare la provenienza illecita dei capitali in essa investiti e di trasferire le risorse umane ed economiche in favore della Commerciale Europea S.p.A. atteso che costituì una scelta imposta dalla legge - e non certo dai Passarelli - che indusse l’allora amministratore giudiziario a convocare l’assemblea, ai sensi dell’art. 2484 numero 3 c.c., a causa della mancata approvazione dei bilanci relativi agli esercizi 2002 e 2003 e a porre tale discussione all’ordine del giorno dell’assemblea straordinaria dell’11/1/05 nel corso della quale fu proprio lui a proporne la deliberazione.



Tutto ciò senza contare che né le risorse umane né l’avviamento di un’azienda possono considerarsi di illecita provenienza. Infatti, la capacità lavorativa del personale non può mai “provenire da delitto” come richiesto dalla norma incriminatrice; altrettanto dicasi dell’avviamento che consiste nell’attitudine dell’azienda a produrre beni o servizi e quindi profitto; avviamento che, in quanto tale, non può provenire da delitto, derivando unicamente dalla capacità imprenditoriale, ovviamene lecita, che genera fiducia nella clientela.



In sintesi, l’Accusa anziché fornire la dimostrare l’esistenza di elementi di prova certi e oggettivi rispetto alla sussistenza di un fatto riconducibile alla fattispecie del 648bis c.p., si è concentrata nel trarre conclusioni non pertinenti dalla condotta dell’imputato Passarelli Franco che sarebbe consistita nell’ ”abbandonare” l’azienda IPAM S.r.l., restituita a lui e ai fratelli dalla Corte di Assise di S. Maria C.V. in seguito alla morte del padre, per intensificare l’attività di produzione e commercializzazione dello zucchero con la società Commerciale Europea S.p.a, che già esisteva dal 1998











































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