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venerdì 13 gennaio 2012

ENNESIMA UDIENZA DEL PROCESSO SANTONASTASO


LUNEDI' IL RIESAME PER LA  SUA LIBERTA' - SONO CESSATE LE ESIGENZE CAUTELARI? IL PROFE3SSIONISTA CASERTANO E' DETENUTO DA UN ANNO E MEZZO. E' ACCUSATO DI AVER DIFESO MA ANCHE COLLABORATO CON I BOSS DELLA CAMORRA    




 S. Maria C.V. -  ( di Ferdinando Terlizzi ) -  Con inizio alle 14 si  è tenuta ieri, presso la  prima sezione del Tribunale di S. Maria C.V., ( collegio A – Presidente  Orazio Rossi, a latere Francesca Auriemma e  Paola Cervo, - Pm. della DdA Dr. Antonello Ardituro ), l’ennesima udienza  per il processo a  carico dell’avvocato Michele Santonataso,  accusato di concorso e falso,   e difeso dagli avvocati Avv. ti Giuseppe  Garofalo,   Gaetano Pastore e  Stefano Sorrentino.

      Il Tribunale,  che aveva riservato a questa udienza lo scioglimento delle riserve sull’ammissibilità delle prove, ha emesso una ordinanza ed ha rinviato per il prosieguo ( escussione dei  primi testi d’accusa ) al prossimo 20 gennaio alle ore 14,00 -  In precedenza il Presidente aveva verificato la regolarità del collegamento video dal carcere di massima sicurezza de L’Aquila dove è rinchiuso in regime di 41 bis l’altro coimputato Francesco Bidognetti difeso dagli avvocati Filippelli e Cardone. Era presente, infine, per il prof. Alfio Carmelo Fichera,  accusato di aver falsificato una perizia fonica,  l’avv. Nicola Aversano.

     Ha preso quindi la parola il rappresentante della pubblica accusa dr. Antonello Ardituro, della DdA, il quale  ha duramente replicato alle eccezioni della difesa,  specie per quanto attiene alla utilizzabilità o meno di alcune intercettazioni telefoniche e ambientali,  e,  specialmente per quanto attiene alla tardiva iscrizione nel registro degli indagati della accusa di 416 bis all’avvocato Santonastaso.

     Il piemme nel depositare una lunga memoria a conforto dell’accusa,  ha sostenuto che tutto ciò che è stato depositato ( anche le intercettazioni che secondo la difesa sarebbero inutilizzabili perché fuori termine o non  autorizzate ) è di ritenersi valido e probante anche in considerazione delle numerose pronunce della Corte di Cassazione. Il piemme ha anche depositato un elenco di tutte le iscrizioni a carico dell’imputato.

     Il Dr. Ardituro in particolare ha detto che sono utilizzabili tutte le intercettazioni effettuate dai luoghi remoti ed anche quelle in luoghi diversi da quelli autorizzati ed ha spiegato che si tratta di una attività investigativa “in prosieguo” per cui pur cambiando il numero dell’utente o il luogo, non occorre una nuova autorizzazione per eseguire intercettazioni. Si è poi soffermato sul “soliloquio” di Bidognetti che è interpretato in modo unilaterale ( stile piemme ) non dando la possibilità di una diversa interpretazione.
   
     Sulla questione sollevata dalla difesa per la  distruzione delle intercettazioni che non sono ritenute legittime,  il piemme ha ricostruito tutta una giurisprudenza in merito che,  alla fine,  darebbe ragione all’accusa. Per la DdA insomma è tutto valido il materiale acquisito agli atti.

     Di parere diametralmente opposto la difesa che,  per bocca dell’avv. Gaetano Pastore,  ha sollevato dubbi e perplessità sulla autenticità di alcuni documenti  esibiti dall’accusa. In particolare, ad un certo momento vi è stato uno sbandamento generale nell’aula di giustizia: il frontespizio del dossier che reca l’elenco delle iscrizioni nel registro degli indagati dell’imputato è diverso da         quello rilasciato a suo tempo ai difensori.  Ed è una doppia falsificazione -  ha detto l’avv. Pastore -  perché è stato indotto in errore anche il Gip al quale sono state consegnate le  carte del processo Santonastaso. Una distrazione? Una documentazione inveritierà?  Un copia e incolla sbagliato? L’ennesimo?

    Definire questa fase del dibattimento una incertezza kafkiana è dire poco. E’ da tempo che i difensori vanno battendosi contro la mole di documenti esibiti dalla DdA che ritengono ripetitivi e non attinenti alla prospettata gravità dell’accusa. Resta sempre da definire quella frontiera invisibile, quel confine attraverso il quale finisce il compito dell’avvocato ( legale) ed inizia quello della collaborazione illegale abusando della funzione. E’ tutto da provarsi nelle prossime udienze, allorquando, si ritiene che  il professionista casertano faccia ’ le sue  prime dichiarazioni spontanee.

    Intanto lunedì è una giornata “campale” per Michele Santonastaso; è fissato infatti presso l’8 sezione del Riesame di Napoli, la discussione della sua libertà. Sono cessate le esigenze cautelari? Potranno essere concesse restrizioni meno afflittive? Si può continuare a tenere in galera un professionista  che se ha sbagliato lo ha fatto nell’esercizio delle sue funzioni? Si potrà tenere ai ferri un cittadino – incensurato – per tutta la durata di un processo che si profila lungo, tortuoso, contraddittorio e singolare? Ai giudici l’ardua sentenza!

     Ecco uno stralcio dell’ordinanza emessa dal Presidente Rossi:” Il Tribunale, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 16 dicembre scorso in ordine alle richieste di prove, formulate dalle parti ed esaminate le questioni di inutilizzabilità e legittimità delle intercettazioni ambientali, poste dalla difesa dell'imputato Michele Santonastaso all 'udienza del 4 gennaio osserva.   Si ammette. ex art. 495 c.p.p. : l'esame dei testi della lista del Pubblico Ministero, depositata il 10 ottobre del 2011, nulla, peraltro, sul punto, osservando le altri parti processuali”.

    Non sono stati ammessi alcuni testi indicati dalla difesa ( piemme, codifensori  e verbalizzanti ) perché incompatibili. E il Tribunale ha precisato: “ in tal senso appare opportuno richiamare quanto precisato dalla giurisprudenza di legittimità in tema di incompatibilità a prestare l'ufficio di testimone da parte del difensore, che sia stato tale nel medesimo procedimento. poiché questa sovrapposizione è inconciliabile con la natura dialettica dell'accertamento processuale”. Che la difesa dell'imputato Santonastaso richiama nella memoria. depositata. ex art. 111 c.p.p  all'udienza del 16 dicembre.  Che qui interessano. la posizione non del Pubblico Ministero. bensì quella dell'ausiliario suo o del giudice ed in tal senso si è precisato che per il Giudice ed il Pubblico Ministero vi è una incapacità a testimoniare di portata ben più ampia di quella dei rispettivi ausiliari ed essa comprende.  Se il Pubblico Ministero. che è stato tale in un procedimento penale. dovesse testimoniare in esso. dovrebbe dismettere la sua funzione giudiziaria e verrebbe meno quella sua posizione di personale estraneità e distacco rispetto ai fatti di causa. che gli devono essere propri. Vi è dunque. nei limiti di cui alla lettera D dell'articolo 197 c.p.p .. per il Pubblico Ministero una assoluta inconciliabilità fra la sua funzione giudiziaria e l'ufficio di testimoniare.

     Il Tribunale ha poi concluso con varie ammissioni: “Sì ammette l'esame dei testi della lista dell'imputato Fichera.,   Si ammette. poi, l'esame dell'imputato Santonastaso, chiesto dal solo Pubblico Ministero ; l'esame dell'imputato Fichera, chiesto dal Pubblico Ministero e dalla sua difesa; l'esame dell'imputato Bidognetti, chiesto dal Pubblico Ministero e dalla sua difesa. Rispetto, invece, alle richieste di perizie trascrittive, che sono provenienti dalla pubblica accusa e dalla difesa dell'imputato Santonastaso, alla luce delle eccezione, formulate dalla predetta difesa all'udienza del 4 gennaio ci si riserva di provvedere all'esito delle valutazioni del Pubblico Ministero”.  


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