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domenica 3 giugno 2012

LECTIO MAGISTRALIS SUGLI ISTITUTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO BIAGIO LAURO funzionario UFFICIO ENTRATE DI AVERSA AL CORSO PER LA FORMAZIONE E L’AGGIORNAMENTO DEI DIFENSORI TRIBUTARI


 LECTIO MAGISTRALIS SUGLI  ISTITUTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO
BIAGIO LAURO funzionario  UFFICIO ENTRATE DI AVERSA AL CORSO PER LA FORMAZIONE E L’AGGIORNAMENTO DEI DIFENSORI TRIBUTARI
     








 Caserta – ( di Ferdinando Terlizzi ) -  Ancora una interessante lezione al Corso di Specializzazione in diritto tributario per la formazione e l’aggiornamento del difensore tributario, anche quest’anno con il Patrocinio del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria  e con la collaborazione dell’Ordine dei Dottori  Commercialisti di Caserta di cui è Presidente il Dr. Pietro Raucci.
     Dopo il consueto saluto del Prof. Pasquale Menditto, coordinatore del Corso e Presidente della Sezione di Appello della Commissione Tributaria,  che ha introdotto  l’argomento oggetto dell’incontro, ovvero gli istituti deflattivi del contenzioso: l’autotutela, l’acquiescenza, l’accertamento con adesione, la conciliazione, l’interpello ed, infine, gli ultimi nati, reclamo e mediazione ha preso la parola il relatore di turno Dr. Biagio Lauro,  Dirigente dell’agenzia delle entrate di Aversa, che ha fatto fa una breve premessa sulla necessità di creare nuovi equilibri tra l’agenzia ed i contribuenti, stabilire nuovi rapporti e cercare di mediare sulle liti, a fini deflattivi del contenzioso.
     E’ poi passato ad illustrare  le varie tipologie di istituti deflattivi, evidenziandone le specifiche peculiarità. In particolare: Lo strumento dell’autotutela consente di far rilevare un errore ed ottenerne la rettifica; L’accertamento con adesione può essere utilizzato per concordare imposte dovute e ridurre le sanzioni. (Con la presentazione dell’istanza si sospendono per 90 gg i termini per la presentazione del ricorso. Se la procedura non va a buon fine decorrono ulteriori 60 gg per ricorrere); L’acquiescenza consente di definire un atto e pagare le sanzioni ridotte (ad 1/3 ovvero ad 1/6 se l’avviso d’accertamento non è stato preceduto da un “invito al contraddittorio” o da un “processo verbale di accertamento”).
    Dopo una serie di domande degli astanti il relatore con l’aiuto della proiezioni di slide ha trattato la  conciliazione giudiziale dà la possibilità di porre fine ad un contenzioso aperto (non oltre il primo grado) e ridurre le sanzioni al 40%;il reclamo, finalizzato all’annullamento parziale o totale dell’atto, va presentato obbligatoriamente per le liti inferiori a 20.000 euro, come condizione di ammissibilità per l’eventuale ricorso e contiene gli stessi elementi del ricorso, può contenere una proposta di mediazione da parte del contribuente.
     




Il relatore si  è soffermato  sul neo istituto della mediazione, chiarendo:la tipologia degli atti “mediabili” (non solo gli accertamenti, ma tutti gli atti impugnabili, compreso i dinieghi di rimborso); le modalità di calcolo del valore della lite (che va commisurato a tutte le imposte di ciascun atto impugnato, esclusi interessi e sanzioni. Se la lite verte solo sulle sanzioni, il valore è dato dall’ammontare delle stesse); le modalità di presentazione dell’istanza (all’ufficio che ha emesso l’atto, a mezzo ufficiale giudiziario, consegna diretta o servizio postale); le strutture deputate a condurre l’istruttoria (uffici legali delle direzioni provinciali e regionali, autonomi rispetto a quelli che hanno emanato l’atto); i possibili esiti della procedura (invito del contribuente al contraddittorio, accoglimento del reclamo o della proposta di mediazione del contribuente, formulazione di una proposta di mediazione, rigetto del reclamo).
     Ed infine ha trattato del  perfezionamento della procedura (in caso di atto impositivo, con il pagamento dell’importo dovuto o della prima rata; in caso di rimborso, con la conclusione dell’accordo).  Si deduce che decorsi 90 gg dalla presentazione dell’istanza, senza che sia stato notificato l’accoglimento del reclamo o che si sia conclusa la mediazione, oppure a partire dalla data di ricevimento del diniego o di accoglimento parziale, il contribuente avrà 30 gg per costituirsi in giudizio, innanzi alla commissione tributaria competente.
     Come,  sempre hanno dato il loro apporto tecnico logistico i componenti del comitato organizzatore,  i dottori commercialisti:  Sebastiano Cosentina,  MariaTeresa Senese, Rosa D’Angoilella, Florianna Golino e  Fabio Ierniero.


Nella foto da sinistra: Il relatore  Dr. Biagio Lauro, la coordinatrice Dr.ssa Florianna Golino, il Prof. Pasquale Menditto e l’altro coordinatore Dr. Sebastiano Cosentina.


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