Ordine del Veneto. LA RETTIFICA E' OBBLIGO DI LEGGE E DOVERE DEONTOLOGICO La normativa prevede tempestività e appropriato rilievo nella pubblicazione. In coda nota di Franco Abruzzo Venezia, 30 maggio 2012. Risultano in continuo aumento le segnalazioni, presentate all’Ordine dei giornalisti del Veneto, in seguito a mancata pubblicazione di rettifica e/o replica. Ricordiamo ai colleghi che l’articolo 8 delle “Disposizioni sulla stampa”, legge n.47 dell’8 febbraio 1948, stabilisce che “il direttore, o comunque, il responsabile è tenuto a fare inserire gratuitamente nel quotidiano o nel periodico o nell’agenzia di stampa le dichiarazioni o le rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignità o contrari a verità”. La stessa normativa prevede la tempestività e l’appropriato rilievo della pubblicazione della rettifica. Per i quotidiani “le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate, non oltre due giorni da quello in cui è avvenuta la richiesta, in testa di pagina e collocate nella stessa pagina del giornale che ha riportato la notizia cui si riferiscono”. Per i periodici “le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate, non oltre il secondo numero successivo alla settimana in cui è pervenuta la richiesta, nella stessa pagina che ha riportato la notizia cui si riferisce”. Il diritto inviolabile del cittadino alla rettifica, da parte del giornalista, delle notizie inesatte o ritenute ingiustamente lesive, è ribadito inoltre dalla Carta dei doveri del giornalista (8 luglio 1993). Il giornalista, precisa la Carta “rettifica con tempestività e appropriato rilievo, anche in assenza di specifica richiesta, le informazioni che dopo la loro diffusione si siano rivelate inesatte o errate”. S’invitano pertanto i colleghi a prestare maggiore attenzione a queste norme, anche al fine di evitare l’apertura di procedimenti disciplinari da parte dell’Ordine. (in http://www.ordinegiornalisti.veneto.it/) La nota di Franco Abruzzo L’articolo 2 della legge professionale 69/1963 impone il dovere di rettificare le notizie inesatte. La rettifica è, per il giornalista, un dovere e un obbligo giuridico (che nasce dall’articolo 8 della legge 47/1948 sulla stampa e dell’articolo 4 del Codice sulla privacy del 3 agosto 1998): “Il diritto alla rettifica delle notizie pubblicate costituisce fondamentale diritto della persona a tutelare la propria immagine e dignità Pertanto la rettifica va pubblicata conformemente a quanto richiesto, senza che né il direttore del giornale né il giudice abbiano facoltà di modificarne il testo, o anche di sindacarne il contenuto sotto il profilo della veridicità” (Trib. S. Maria Capua V., 22 gennaio 1999; Parti in causa Corriere Caserta c. Credito it.; Riviste Foro Napol., 1999, 37). “L'istituto della rettifica disciplinato dall'art. 8 della legge 47/1948 sulla stampa riconosce a chi soggettivamente si ritenga leso da un'informazione non rispondente a realtà il diritto di ottenere la pubblicazione della |
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domenica 3 giugno 2012
Ordine del Veneto. LA RETTIFICA E' OBBLIGO DI LEGGE E DOVERE DEONTOLOGICO La normativa prevede tempestività e appropriato rilievo nella pubblicazione. In coda nota di Franco Abruzzo
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