Translate

giovedì 26 luglio 2012

L’8° Sezione del Tribunale della Libertà ha negato le scarcerazioni per medici, bancari, figuranti e avvocati di Sessa Aurunca -


                                                        
L’8° Sezione del Tribunale della  Libertà  ha negato  le scarcerazioni per medici, bancari, figuranti e avvocati di Sessa Aurunca -

In sede di interrogatorio di garanzia quasi  tutti,   però,  si  erano avvalsi della facoltà  di non rispondere. Confermato in pieno  dal Gip Baldassarre l’impianto accusatorio. Preannunciato dai difensori – appena saranno depositate le motivazioni – ricorso per Cassazione -

FERDINANDO TERLIZZI  - ferdinandoterlizzi@gmail.com

     Sessa Aurunca -   L’8° Sezione el Tribunale della Libertà di Napoli ha rigettato tutte le richieste dei difensori che avevano prospettato   - per i loro assistiti – misure cautelari “meno afflittive”.  Invece chi è in carcere vi rimane e che è agli arresti domiciliari deve attendere tempi migliori. 
     Intanto gli avvocati Camillo Irace, Luigi Iannettone,  Mario Sciarretta,  Gianluca Di Matteo e Luigi Imperato che difendono avvocati, medici, bancari e figuranti del   cosiddetto gruppo di   Sessa Aurunca,  hanno preannunciato ricorso per Cassazione contro le decisioni del diniego della libertà per i loro assistiti.
     Sulla decisione negativa del Tribunale del Riesame – secondo un nostro modesto parare – ha influito molto l’atteggiamento di quasi tutto gli indagati che si sono avvalsi della facoltà di non rispondere e le valide motivazioni addotte dal Gip Baldassarre nella suo ordinanza di rigetto di ogni richiesta difensiva ( solo per coloro i quali, però, non hanno ammesso la loro responsabilità) 

 .  
     Gravissime sono le imputazioni per tutti gli accusati:  Michele  Buono,  Gennaro  Pizza,   Giancarlo Filippelli,  Luciano   Peluso,  . Fabrizio Sergio e Giuseppe Pastore,  che vanno dall’associazione a delinquere, al falso, alla truffa, al riciclaggio  e pur tuttavia gli avvocati difensori sono fiduciosi  per l’esame della Suprema Corte - specialmente alla stregua di quanto è emerso in sede di Riesame innanzi al  Tribunale Ordinario di Roma – Sezione per il  riesame dei provvedimenti restrittivi della Libertà personale  - nei confronti dei magistrati non togati  - Luigi Gerardo Bagni,   Carlo Papa e Umberto Della Rocca, tratti in arresto l’anno scorso poi scarcerati dal Riesame tutti  in servizio presso l’ufficio del G.d.P. di Sessa Aurunca,  accusati dallo stesso  collaboratore di giustizia della vicenda odierna.
    
     Il Riesame di Roma, infatti, riscontrò,    nelle  accuse del pentito Armando Martucci,  ( il quale, tra l’altro, ha accusato in altro processo,  anche l’avv. Michele Santonastaso ),   in un caso: “l’assenza di riscontri obiettivi”, e in un altro caso: “risultano però privi di riscontri esterni  riferibili ai fatti ed elementi concreti e specifici”. Insomma  questo Martucci,  nonostante le sue chiamate in correità sembra,  “non attendibile”. 

     Intanto, come detto, ha molto influito sul Tribunale della Libertà l’ordinanza emessa l’altro giorno dal Gip  Antonio Baldassarre il quale dopo gli interrogatori di garanzia - ha lanciato un vero e proprio monito contro tutti coloro i quali si sono avvalsi della facoltà di  "non rispondere" ( così come da noi prospettato in un precedente nostro intervento in merito )...  

    Scrive il Gip tra l'altro:  I lunghi ed articolati interrogatori di garanzia di cui in premessa, eseguiti nelle forme di legge alla presenza dei difensori di fiducia e previa illustrazione a ciascun indagato delle facoltà e degli obblighi di cui agli artt. 63 e ss. C.p.p., hanno offerto una ampia possibilità di verifica del contenuto dell'ordinanza cautelare e delle sue statuizioni, con riferimento alla complessa ipotesi accusatoria a carico degli stessi indagati, verifica che ha investito tanto le linee generali del fenomeno nel suo insieme e le singole imputazioni contestate, quanto le specifiche posizioni di ciascuno degli indagati e la loro partecipazione in relazione alle diverse imputazioni rispettivamente contestate.

     La stretta correlazione tra le diverse posizioni e tra gli indizi di reità relativi ai vari soggetti ha implicato la necessità che la presente rivalutazione complessiva di tutto il quadro cautelare avvenisse solo all'esito di tutti gli interrogatori, proprio perché - come non hanno mancato di rilevare le difese - all'interno della fattispecie  associativa – nel suo·complessò, costruita dalla Procura in  una contestazione unitaria -  in"realtà era comunque possibile ravvisare l'esistenza di alcuni sottogruppi, di cui s'è dato ampio riferimento già nell' ordinanza, i quali si erano coagulati intorno a soggetti pur rimanendo ferme alcune  figure   che hanno interessato trasversalmente le attività degli  stessi diversi sottogruppi; tali figure sono state dapprima il filo conduttore delle varie attività di indagine e poi il collante tra le imputazioni.

     Ne è emersa un'ampia conferma sia dell'ipotesi accusatoria nel suo complesso - la quale, lungi dal configurarsi come una dissertazione sociologica, come elegantemente sostenuto da alcuni difensori, è risultata confermata nei suoi presupposti di fatto e di diritto - sia delle singole imputazioni che costituiscono titolo cautelare.

      Per quanto concerne il delitto di associazione per delinquere, invero, deve dissentirsi dalla tesi secondo cui la partecipazione ai vari delitti da parte dei singoli indagati, era stata isolata, pulviscolare o autonoma,come è stata definita nelle varie discussioni dei difensori, poiché come si è ampiamente illustrato nell' ordinanza, le fattispecie in questione postulavano necessariamente e inevitabilmente la condivisione di una serie di  passaggi necessariamente plurisoggettivi, inderogabilmente collegati alle singole professionalità e  competenze è che richiedevano in maniera inevitabile di potere contare in via continuativa e stabile sulla disponibilità degli altri  sodali.

     Anche coloro che sono  apparsi come dei battitori liberi infatti hanno avuto piena necessità di poter contare sulle altre figure necessarie per il completamento delle frode assicurative di cui si discute non potendo fuoriuscire  dalla sequenza che prevedeva quanto meno le seguenti figure: procacciatore/ medico del pronto soccorso/ medico di base specialista/ medico radiologo o ecografista/ avvocato oltre ad una  serie di figure accessorie variamente ricorrenti nei ruoli di figurante, proprietario dell'auto. Vittima, responsabile del sinistro etc. con la importante conseguenza che ciascuno di essi sapeva e non  poteva ignorare che il suo ruolo si inseriva e aveva senso solo se nella stretta correlazione con gli altri associati che è stata ampiamente descritta nell’ordinanza.

      Può discutersi, invero, se tutti i soggetti coinvolti fossero tra loro associati o se esistessero vari sottogruppi aventi autonoma qualità e qualìficazione di associazione per delinquere, ma questo non muta la sussistenza degli indizi cautelari sul delitto associativo così come attribuito nell' ordinanza. Su questi fatti gli indagati sono stati lungamente interrogati, in maniera diffusa e talvolta anche defatigante, come se taluni dei soggetti sentiti intendessero misurarsi in delle - francamente inutili -competizioni verbali e logiche, che - se da un lato potevano essere necessarie per comprendere la genuinità di alcune risposte e posizioni - in molti altri casi non hanno fatto che inasprire inutilmente il tono degli interrogatori di garanzia e portare fuori strada nella comprensione dei fatti.

     Come si è già detto – pur essendo possibile oggi alcuni distinguo -  e alcune variazioni  e pur dovendo comunque  rinviare al prosieguo delle indagini e eventualmente al vaglio dibattimentale per alcuni specifici  temi e questioni contestati dalle difese e dagli imputati, è possibile trarre  dal complessivo svolgimento degli interrogatori una sostanziale conferma dell'ipotesi investigativa.

      In primo luogo vanno sottolineate le ampie confessioni da parte di alcuni indagati, nonché le reiterate chiamate in correità da parte degli stessi. alle quali - invero - non hanno fatto seguito le pur attese e d’immaginabili dichiarazioni etero liberatorie che alcuni soggetti  specie quelli maggiormente gravati, bene avrebbero potuto rendere a vantaggio dei soggetti che per loro tramite erano stati coinvolti nei fatti reato in questione e - di conseguenza - nel presente procedimento.

     È il caso, ad esempio, del nucleo "napoletano" ruotante intorno a Clara Bondetti, il cui avvalersi dellafacoltà di non rispondere ha finito per influire anche sulla posizione degli indagati Vitale e soprattutto Stozzetti; oppure è il caso degli indagati collocabili nel sottogruppo impiantato nell'area di Sessa Aurunca. I quali  pure si sono quasi tutti avvalsi della facoltà di non rispondere (con la sola eccezione di Pastore, invero estremamente gravato da numerosi e incontrovertibili elementi di natura penale,  lavoristica,  amministrativa,    bancaria etc.);  il che ha impedito di acquisire i chiarimenti e le precisazioni che   ci si sarebbe potuti attendere dall'incrocio delle varie dichiarazioni e dalla verifica delle diverse posizioni.

     Con queste premesse generali, pur tenendo conto dei distinguo e delle riflessioni delle difese è possibile trarre la sintesi che segue, analiticamente riferita ai singoli indagati.

Per quanto concerne  Luciano Peluso, s'è avvalso della facoltà di non rispondere, ma ha prodotto documentazione che dimostra
 il suo rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze deIl'avv. Pizza, a riprova del suo ruolo in qualche modo subalterno rispetto a questi, il che riapre in qualche modo la questione inerente l'effettiva ripartizione degli utili dai delitti di cui lo stesso è accusato. Allo stato però, la sua posizione non può essere utilmente rivalutata, anche in attesa di preannunciati chiarimenti. Ogni istanza va dunque respinta.


 Gennaro Pizza, s'è avvalso della facoltà di non rispondere e non ha fornito alcun elemento effettivo di  conoscenza. AlIo stato però,la sua posizione non  può essere utilmente rivalutata.  Non vi sono possibilità di rivalutazione o revisione del quadro cautelare  già espresso.

Giancarlo Filippelli: s'è avvalso della facoltà di non rispondere e non ha fornito alcun elemento effettivo di -conoscenza. AlIo stato però,la sua posizione non  può essere utilmente rivalutata.  Non vi sono possibilità di rivalutazione o revisione del quadro cautelare  già espresso.

Fabrizio Sergio, s'è avvalso della facoltà di non rispondere e non ha fornito alcun elemento effettivo di conoscenza. Allo stato però, la sua posizione non può essere utilmente rivalutata. Non vi sono  possibilità di rivalutazione o revisione del quadro cautelare già espresso.

Michele Buono: non ha offerto elementi di comprensione convincenti e concreti, che potessero giustificare la mancanza di consapevolezza da parte sua sulla utilizzazione dei certificati e dei referti disinvoltamente emessi. Non vi sono possibilità di rivalutazione o revisione del quadro cautelare già espresso,



 Giuseppe Pastore ha negato gli addebiti in modo del tutto inverosimile e contro ogni evidenza. I profili anche di rilievo extrapenale che lo riguardano sono numerosi e la spiegazione di quelle che sarebbero state le cautele assunte a suo tempo, quando lavorava in banca, s'è rivelata quasi ridicola. .Resta la misura di cui all’ordinanza . 



Nessun commento:

Posta un commento