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sabato 22 settembre 2012


CASSAZIONE. BLOG E GIORNALI WEB NON HANNO OBBLIGO REGISTRAZIONE IN TRIBUNALE

cassazione no obbligo registrazione
Storica sentenza della Corte di Cassazione sul Caso Ruta: i notiziari web e i blog su internet non hanno alcun obbligo di registrarsi al Tribunale come testata giornalistica: devono farlo solo se intendono chiedere il finanziamento pubblico previsto dalla legge sulla stampa
OSSIGENO – Roma, 16 settembre 2012 - Lo ha stabilito la III Sezione penale della Corte di Cassazione,  composta da Saverio Felice Mannino (presidente), Claudia Squassoni, Alfredo Maria Lombardi, Mario Gentile (relatore), Elisabetta Rosi nella motivazione della sentenza con la quale, il 10 maggio scorso, ha assolto con formula piena (“il fatto non sussiste”) il giornalista e saggista siciliano Carlo Ruta che, in quanto responsabile del blog Accade in Sicilia, era stato condannato per il reato di stampa clandestina.
Il Tribunale di Modica, nel 2008, e la Corte di  Appello di Catania, nel 2011, avevano assimilato il blog ai giornali stampati e avevano  applicato gli obblighi previsti dalla Legge sulla Stampa del 1948.
Ciò, hanno stabilito i giudici, non è consentito dalla Costituzione e dalle norme sulla legislazione generale, ciò “costituisce interpretazione analogica in malam partem non consentita”.
La condanna di Ruta aveva messo in luce un punto da chiarire nelle norme di legge e aveva suscitato apprensione e proteste nel mondo del web: applicando quella norma si sarebbero potuti chiudere tutti i blog. La sentenza ha un valore storico perché risolve la questione in senso generale. La sentenza infatti fa giurisprudenza, cioè diventa un riferimento per giudicare casi analoghi.
I punti essenziali della sentenza. La Corte ha definito il blog Accadde in in Sicilia un “giornale telematico di informazione civile” e ha aggiunto che esso “non rispecchia le due condizioni ritenute essenziali ai fini della sussistenza del prodotto stampa come definito dall’art. 1 L. 47/1948 (Legge sulla stampa, ndr)”, in quanto per esserlo dovrebbero esserci i seguenti requisiti: “un’attività di riproduzione tipografica; la destinazione alla pubblicazione del risultato di tale attività”.
Carlo Ruta, che ha avuto il merito di portare la questione fino in Cassazione per farne una questione di principio, ha sottolineato con soddisfazione il valore generale della sentenza che, a suo avviso, “susciterà sconcerto negli ambienti che mirano a limitare la libertà sul web, perché è difficile che ne sfuggano le implicazioni e il valore democratico che spero si traducano in una legge”.
L’avvocato Giuseppe Arnone, che ha assistito Ruta, ha commentato: “Questa sentenza, motivata con chiarezza ed essenzialità, è un fatto di portata straordinaria. Abbiamo ottenuto un risultato enorme per la libertà d’informazione, che è un cardine della democrazia. Ora siamo più liberi e internet è riconosciuto come strumento fondamentale per un esercizio maturo dei diritti d’informazione e di espressione”.
Alberto Spampinato per www.ossigenoinformazione.it
      
 

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