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martedì 9 ottobre 2012



Il Presidente Franco Abruzzo 
CASSAZIONE: MAI PIU' 

FOTO DI ARRESTATI 
IN MANETTE SUI GIORNALI.

Sanzione dell’avvertimento per Paolo Mieli, direttore del Corriere della Sera all’epoca del fatto, comminata in primo grado amministrativo dal Consiglio dell’Ordine della Lombardia (presidente Franco Abruzzo, relatore Sergio d’Asnasc). In coda la delibera del Consiglio dell’Ordine di Milano.


Roma, 9 ottobre 2012 - Mai più foto di arrestati con manette ai polsi sui giornali. Lo intima la Cassazione, ricordando che la pubblicazione di simili immagini sono contrarie al codice deontologico dei giornalisti. In questo modo, la Terza sezione civile ha convalidato la legittimità della sanzione disciplinare dell'avvertimento nei confronti di Paolo Mieli, ex direttore del 'Corriere della Sera'.  Nel dettaglio - come ricostruisce la sentenza 17158 – la sanzione disciplinare era stata decisa il 10 luglio 2006 dal Consiglio dell’Ordine dei Giornalisti della Lombardia (presidente Franco Abruzzo, relatore Sergio d’Asnasc, ndr) e un secondo grado dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti (presidente Lorenzo del Boca, ndr), in relazione alla pubblicazione di una foto, il 10 settembre 2005, che ritraeva Guglielmo Gatti, imputato di omicidio dei coniugi Donegani, mentre veniva portato in Tribunale con le manette ai polsi. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso di Mieli, convalidando la decisione della Corte d'appello di Milano (maggio 2008). (fonte: Adnkronos)

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Delibera disciplinare 10 luglio 2006 del Consiglio dell’Ordine della Lombardia

Il Consiglio dell’Ordine dei Giornalisti della Lombardia

nella sua seduta del  10 luglio 2006;

sentito il consigliere istruttore,  Sergio D’Asnasch  (articolo 6 della legge 7 agosto 1990 n. 241);

visti gli articoli 2 e 48 della legge 3.2.1963 n. 69 sull’ordinamento della professione giornalistica; la Carta dei doveri dei giornalisti  e l’articolo 8 del Codice deontologico relativo al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica (meglio noto come Codice deontologico sulla privacy);

lette la sentenza n. 11/1968 della Corte costituzionale secondo la quale l’Ordine <....con i suoi poteri di ente pubblicovigila, nei confronti di tutti e nell'interesse della collettività, sulla rigorosa osservanza di quella dignità professionale che si traduce, anzitutto e soprattutto, nel non abdicare mai alla libertà di informazione e di critica e nel non cedere a sollecitazioni che possano comprometterla> e la sentenza n. 7543 del 9 luglio 1991 (Mass. 1991) della Cassazione civile secondo la quale ;

espletati gli accertamenti e  le sommarie informazioni di cui agli articoli 6/b della legge 241/1990 e 56 della legge  69/1963;

tenuto conto della sentenza 14 dicembre 1995  n. 505 della Corte costituzionale;

visti altresì gli atti del procedimento;

Considerato quanto segue:



1.                Fatti. Avviso disciplinare e apertura del procedimento disciplinare.

La segreteria di questo Consiglio ha acquisito copia del Corriere della Sera del 10 settembre 2005, che, alla pagina 16, pubblica l’immagine di un cittadino in manette da ritenere ancora “innocente” o “non colpevole”, non avendo subito condanne penali definitive. La foto porta la firma del fotogiornalista Stefano Cavicchi (iscritto  nell’elenco pubblicisti dell’Albo di Bologna).

In data 14 settembre 2005,  il presidente dell’Ordine ha fatto notificare al giornalista professionista Paolo Mieli avviso disciplinare (che fa parte integrante di questo provvedimento), contestando il fatto e illustrando la normativa sul punto, con  l’invito a trasmettere, entro 30 giorni, le controdeduzioni. Mieli non  ha ritenuto in questa fase del procedimento  di doversi difendere.

In data 2 maggio 2006, il Consiglio ha deliberato di aprire il procedimento disciplinare sulla base di queste prime considerazioni:

“Il rispetto della dignità della persona (art. 2 legge 69/1963) è un limite costituzionale (sentenza 293/2000 della  Corte costituzionale) all’esercizio del diritto di  cronaca e di critica.

Il Codice deontologico relativo al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica (meglio noto come Codice deontologico dei giornalisti  sulla privacy) all’articolo 8 (Tutela della dignità della personaafferma: “Salva l'essenzialità dell'informazione, il giornalista non fornisce notizie o pubblica immagini o fotografie di soggetti coinvolti in fatti di cronaca lesivi della dignità della persona, né si sofferma su dettagli di violenza, a meno che ravvisi la rilevanza sociale della notizia o dell'immagine.  Salvo rilevanti motivi di interesse pubblico o comprovati fini di giustizia e di polizia, il giornalista non riprende né produce immagini e foto di persone in stato di detenzione senza il consenso dell'interessato. Le persone non possono essere presentate con ferri o manette ai polsi, salvo che ciò sia necessario per segnalare abusi”.

Tra i principi della Carta dei doveri figura quello che impegna i giornalisti “a  non  pubblicare immagini o fotografie.... comunque lesive della dignità della persona”.

Dalle “carte” (pag. 16 del Corriere della Sera del 10 settembre 2005) affiorano elementi tali da configurare, in via di ipotesi, a carico di Paolo Mieli , l’accusa

a) di aver violato l’obbligo di esercitare con dignità e decoro la professione (articolo 48 della legge 69/1963 sull’ordinamento della professione di giornalista);

b) di aver violato il principio di promuovere la fiducia tra la stampa e i lettori  (articolo 2 della legge 69/1963), pubblicando una foto che lede  il principio della dignità della persona;

c) di non  aver rispettato  la propria reputazione e la dignità dell'Ordine professionale (articolo 48 della legge professionale 69/1963).

d) di essere venuto meno ai doveri e agli obblighi di vigilanza propri di un direttore responsabile di quotidiano”.

In quella occasione il Consiglio sottolineò che “l’iniziativa non comporta, neppure implicitamente, alcuna pronuncia di colpevolezza, ma costituisce mero atto preliminare alla valutazione dei fatti da parte del Consiglio, tenuto ad esercitare il potere disciplinare ex art. 2229 del  Codice civile ed art.  1 (V comma) della legge n. 69/1963 (Cass. sez. un. civili 25 ottobre 1979 n. 5573)”.



2. La posizione del fotogiornalista Stefano Cavicchi.

Il Consiglio dell’Ordine dei Giornalisti dell’Emilia Romagna, nella seduta dell’11 ottobre 2005, ha archiviato la posizione del fotogiornalista Stefano Cavicchi, ritenendo “che il lavoro del fotoreporter giornalista consista nel fornire al collega professionista che opera al desk, e che quindi non ha avuto la possibilità dì essere presente al fatto di cronaca, quanti più elementi possibili per una completa e corretta comprensione della notizia. La scena, il susseguirsi degli eventi e il luogo, vanno perciò rappresentati in tutta la loro complessità e ampiezza, anche con particolari raccapriccianti che mai troverebbero pubblicazione, come ad esempio in occasione di tragici incidenti o disastri naturali. Il fotogiornalista si limita a consegnare il materiale che ha prodotto, spesso in una corsa contro il tempo per i ritmi impostigli dalla redazione, ben conscio che non spetta a lui decidere l'immagine che andrà in pagina. É dunque spetta al giornalista al deslz, che disegna il menabò, sceglie il formato orizzontale o verticale della foto, la sua collocazione (sfumandola, pixandola, ecc.) decidere come "tagliare" l'immagine e impaginarla”.



3.                La difesa di Paolo Mieli.

Nella seduta del 10 luglio 2006, Paolo Mieli non si è presentato di fronte al Consiglio, ma ha dato delega all’avvocato Caterina Malavenda di rappresentarlo in giudizio. Il legale ha sviluppato le linee difensive illustrate da Paolo Mieli nella memoria datata 5 luglio 2006, che di seguito viene riportato integralmente:

“Illustri Colleghi, ho ricevuto la delibera con la quale il Consiglio, convocandomi per la seduta dell’11 luglio p.v., ha aperto a mio carico procedimento disciplinare, per la pubblicazione, a pag. 16 del "Corriere della Sera" del 10 settembre 2005, di una foto di Guglielmo Gatti, protagonista di un grave fatto di cronaca, mentre in manette viene portato in Tribunale.

Mi si contesta di averne così leso la dignità personale, poiché Gatti deve ritenersi "innocente" e "non colpevole", non essendo ancora intervenuta una sentenza di condanna definitiva.

Intendo, innanzitutto, scusarmi poiché l’11 luglio non potrò essere presente. Proprio, in quei giorni, dovrò effettuare i consueti controlli medici che precedono le ferie.

Le mie ragioni saranno, perciò, rappresentate dal mio avvocato. Credo, però, sia mio preciso dovere illustrare le ragioni per le quali la foto in questione è stata pubblicata.

Mi è ovviamente noto che sia il codice di procedura penale, sia il codice deontologico, collegato alla legge sulla privacy, vietano la pubblicazione di immagini di persone in stato di detenzione e sottoposte all’uso di manette ai polsi o di altro mezzo di coercizione fisica.

Per tale ragione, ho dato da tempo alla mia redazione precise disposizioni per evitare che ciò si verifichi. Chiunque legga il giornale da me diretto, può verificare il costante rispetto di tali indicazioni.

Venendo alla foto di Guglielmo Gatti, vorrei sottolineare che la pubblicazione è avvenuta il 9 settembre 2005, vale a dire in un periodo in cui abitualmente sono in ferie, pur mantenendo, ovviamente, ogni responsabilità connessa al mio ruolo.

Ho letto, peraltro, quanto osservato dal Consiglio dell'Ordine dei giornalisti dell’Emilia Romagna, nell’archiviare la posizione del fotogiornalista Stefano Cavicchi, autore della foto in questione: “Spetta al giornalista al desk, che disegna il menabò, sceglie il formato orizzontale o verticale della foto, la sua collocazione (sfumandola, pixandola, ecc.) decidere come «tagliare» l'immagine ed impaginarla

Ciò non vuol dire che io mi senta sollevato dall’obbligo di verificare che ciò, volta per volta accada, ma solo che, essendo la foto in questione stata pubblicata a pag. 16 di una edizione sostanzialmente estiva, la stessa, di fatto, non è stata sottoposta materialmente al mio controllo.

Pur assumendomi ogni responsabilità, sotto il profilo formale vorrei ricordare che la struttura del "Corriere della Sera" comporta che di ciascuna pagina si occupino, a rotazione, i giornalisti incaricati di "disegnarle" e di chiuderle, secondo le indicazioni fornite dalla Direzione.

Con riferimento, poi, al caso concreto, vorrei sottolineare che la circostanza che il Gatti non fosse in alcun modo da considerarsi colpevole dei reati contestatigli, è resa evidente dalla stessa didascalia della foto, sotto cui si legge “Autodifesa - Guglielmo Gatti viene portato in Tribunale, dove ieri ha parlato per la prima volta”.

Anche l’articolo, a corredo del quale la foto è stata pubblicata, è favorevole al Gatti, illustrando la linea difensiva sostenuta davanti ai giudici del Tribunale del riesame di Brescia, che, in quei giorni, dovevano decidere della sua remissione in libertà.

Intendo dire che, ferma restando la opinabile decisione di pubblicare la foto di Gatti in manette, il rispetto nei confronti della sua persona e della verità processuale è di tutta evidenza.

La ragione per la quale chi ha “disegnato” la pagina ha deciso di pubblicare interamente la foto risiede, probabilmente, nel fatto che quella era il solo modo per documentare l'arrivo di Gatti in Tribunale.

L’udienza, l’unico momento nel quale le manette sarebbero state temporaneamente eliminate, era, infatti, a porte chiuse.

Certo si sarebbe potuta tagliare la parte bassa, eliminando le manette, ma questo mi sarebbe sembrato solo un espediente ipocrita. Guglielmo Gatti, infatti, è rimasto costantemente fra i due agenti di scorta e, dunque, la materiale e artificiale eliminazione delle manette non avrebbe impedito ai lettori di percepirne ugualmente lo stato di “coercizione fisica”.

E’ sembrato, dunque, più onesto e corretto, nei confronti dei lettori e dell’interessato, pubblicare la foto, così come realizzata da Cavicchi, corredandola di tutti gli elementi necessari ad evidenziare la esatta situazione processuale.

Vi prego di credere che non si è voluto lederne la dignità di Guglielmo Gatti, nè anticipare un giudizio di colpevolezza, che sarà riferito ai lettori solo se e quando dovesse intervenire una condanna definitiva. Vi ringrazio per l’attenzione”.



4.                Conclusioni.

Il Consiglio non condivide l’impostazione difensiva del direttore del “Corriere della Sera”. Paolo Mieli scrive:

a) Mi è ovviamente noto che sia il codice di procedura penale, sia il codice deontologico, collegato alla legge sulla privacy, vietano la pubblicazione di immagini di persone in stato di detenzione e sottoposte all’uso di manette ai polsi o di altro mezzo di coercizione fisica. Per tale ragione, ho dato da tempo alla mia redazione precise disposizioni per evitare che ciò si verifichi. Chiunque legga il giornale da me diretto, può verificare il costante rispetto di tali indicazioni.

b) Venendo alla foto di Guglielmo Gatti, vorrei sottolineare che la pubblicazione è avvenuta il 9 settembre 2005, vale a dire in un periodo in cui abitualmente sono in ferie, pur mantenendo, ovviamente, ogni responsabilità connessa al mio ruolo.

c)  Ho letto, peraltro, quanto osservato dal Consiglio dell'Ordine dei giornalisti dell’Emilia Romagna, nell’archiviare la posizione del fotogiornalista Stefano Cavicchi, autore della foto in questione: “Spetta al giornalista al desk, che disegna il menabò, sceglie il formato orizzontale o verticale della foto, la sua collocazione (sfumandola, pixandola, ecc.) decidere come «tagliare» l'immagine ed impaginarla”. Ciò non vuol dire che io mi senta sollevato dall’obbligo di verificare che ciò, volta per volta accada, ma solo che, essendo la foto in questione stata pubblicata a pag. 16 di una edizione sostanzialmente estiva, la stessa, di fatto, non è stata sottoposta materialmente al mio controllo. Pur assumendomi ogni responsabilità, sotto il profilo formale vorrei ricordare che la struttura del "Corriere della Sera" comporta che di ciascuna pagina si occupino, a rotazione, i giornalisti incaricati di "disegnarle" e di chiuderle, secondo le indicazioni fornite dalla Direzione.

d) Con riferimento, poi, al caso concreto, vorrei sottolineare che la circostanza che il Gatti non fosse in alcun modo da considerarsi colpevole dei reati contestatigli, è resa evidente dalla stessa didascalia della foto, sotto cui si legge “Autodifesa - Guglielmo Gatti viene portato in Tribunale, dove ieri ha parlato per la prima volta”. Anche l’articolo, a corredo del quale la foto è stata pubblicata, è favorevole al Gatti, illustrando la linea difensiva sostenuta davanti ai giudici del Tribunale del riesame di Brescia, che, in quei giorni, dovevano decidere della sua remissione in libertà. Intendo dire che, ferma restando la opinabile decisione di pubblicare la foto di Gatti in manette, il rispetto nei confronti della sua persona e della verità processuale è di tutta evidenza. La ragione per la quale chi ha “disegnato” la pagina ha deciso di pubblicare interamente la foto risiede, probabilmente, nel fatto che quella era il solo modo per documentare l'arrivo di Gatti in Tribunale.



Va detto preliminarmente che Paolo Mieli non ha fornito al Consiglio il nome della persona, che lo avrebbe sostituito nel settembre 2005, durante il periodo da lui “abitualmente” dedicato alle  ferie, con il compito di  controllare i materiali pubblicati sul “Corriere della Sera”. Il Consiglio pertanto si è trovato nella impossibilità di individuare la persona che risponda dell'omissione di controllo riferita alla pubblicazione della foto di Guglielmo Gatti in manette. Paolo Mieli peraltro non ha fornito alcuna prova sulle  “precise disposizioni” date alla sua redazione circa il rispetto delle regole deontologiche tanto che recentemente il direttore del “Corriere della Sera” ha ricevuto un avviso disciplinare  con riferimento agli articoli pubblicati dal “Corriere della Sera” sul Savoiagate in violazione presunta, anche questa volta, del principio della tutela della dignità della persona.

Le responsabilità del direttore abbracciano tutto quello che viene pubblicato sul giornale. Sta a lui organizzarsi in maniera tale che le sue strutture redazionali vigilino sul rispetto delle regole deontologiche della professione. A norma dell'articolo 3 della legge 47/1948  sulla stampa, "ogni giornale (o altro periodico) deve avere "un direttore responsabile". “Si desume dal significato complessivo della disposizione - in cui l'articolo indeterminato (un) ha anche un valore numerale - che il direttore indicato a norma dell'articolo 5 della stessa legge come responsabile risponde del mancato controllo del contenuto del giornale considerato unitariamente e in ogni sua parte” (Cassazione penaleSez. V, sent. n. 2817 dell’11-04-1986).

Le norme  citate nel  punto 1  comprimono il diritto di cronaca (anche fotografica) nel senso che la tutela della dignità della persona è un limite invalicabile. E’  vero che “che di ciascuna pagina si occupino, a rotazione, i giornalisti incaricati di "disegnarle" e di chiuderle, secondo le indicazioni fornite dalla Direzione”, ma è anche vero, soprattutto per chi ha una minima conoscenza della vita redazionale, che sul lavoro dei redattori e dei capi dei singoli servizi, vegliano la caporedazione e poi i vicedirettori. Nel caso specifico la catena di comando è saltata o è stata elusa.  Di queste incongruenze o lacune organizzative anche sul piano deontologico risponde il direttore responsabile del “Corriere della Sera”.

Sta di fatto che  Guglielmo Gatti appare, su due colonne, nella pagina 16 del giornale del 10 settembre  2005, in manette tra due agenti di polizia penitenziaria. Le moderne tecniche fotografiche consentivano di isolare l’immagine del protagonista del  fatto. Le manette non erano essenziali ai fini di documentare l’arrivo  di Gatti in tribunale. Il Codice deontologico relativo al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica (meglio noto come Codice deontologico dei giornalisti  sulla privacy) parla chiaro in tema di salvaguardia della dignità della persona arrestata e in tema di essenzialità dell’informazione.  Percepire un cittadino arrestato in manette è una realtà soggettiva. La legge non vuole che lo stesso appaia in manette, cioè  in una condizione degradante e umiliante. Un titolo e una cronaca per quanto “favorevoli” non annullano e non possono annullare la pubblicazione della foto. E’ cruciale quello che scrive il Consiglio dell’Ordine dell’Emilia Romagna: “Spetta al giornalista al desk, che disegna il menabò, sceglie il formato orizzontale o verticale della foto, la sua collocazione (sfumandola, pixandola, ecc.) decidere come «tagliare» l'immagine ed impaginarla”. Ciò non è avvenuto. E  di ciò Paolo Mieli porta intera la responsabilità per non aver controllato, anche tramite la sua struttura di vertice, il giornale e  per non aver impartito rigorose disposizioni  di carattere deontologico. Non basta conoscere le regole, come rivendica Mieli, ma  bisogna anche applicarle e farle applicare puntualmente. I doveri di un  direttore responsabili sono pesanti e per questo ben retribuiti;



                                                                 PQM



il Consiglio  dell'Ordine dei giornalisti della Lombardia, valutati i fatti addebitati alla luce delle analisi deontologiche di cui al punto 1 di questo atto amministrativo,

                                  

                                                                        delibera



di sanzionare con la censura (articolo 53 legge n. 69/1963) il giornalista professionista Paolo Mieli, direttore responsabile del “Corriere della Sera”: “La censura, da infliggersi nei casi di abusi o mancanze di grave entità, consiste nel biasimo formale per la trasgressione accertata”.



Avverso la presente deliberazione (notificata ai controinteressati ex legge n. 241/1990) può essere presentato (dall’interessato e dal Procuratore generale della Repubblica) ricorso al Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti (Lungotevere dei Cenci 8, 00186 Roma) ai sensi dell'articolo 60 della legge n. 69/1963 nel termine di 30 giorni dalla notifica del provvedimento stesso e secondo le modalità fissate dagli artt. 59, 60, e 61 del Dpr 4 febbraio 1965 n. 115.



Franco Abruzzo, presidente dell'OgL -  estensore

                                              





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