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sabato 10 novembre 2012




Diffamazione 1




Pubblichiamo il testo del
DDL sulla DIFFAMAZIONE.
LE INSIDIE DEL TESTO
“BLINDATO” DEL DDL
MESSO A PUNTO DA BERSELLI
UNCI: Rettifiche diffamatorie
e cronisti in balìa dei direttori

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E’ positivo che il Senato abbia finalmente capito che  il problema della diffamazione a mezzo stampa si risolve in via primaria con la rettifica, che deve però essere proporzionata all’articolo che l’ha provocata. Nel testo Berselli è obbligatorio anche pubblicare una rettifica-sproloquio di 300 righe. Nella fretta con cui ha dovuto redigere il testo finale Berselli ha dimenticato di  inserire la norma, già prevista dalla legislazione sulla stampa, che la rettifica deve essere contenuta nella lunghezza di 30 righe. Dopo tanto lavorio in Commissione e Aula sarebbe necessario che il ddl – conclude l’Unione cronisti - venga approvato dopo che siano risolti in modo equilibrato questi problemi.







Roma, 9 novembre 2012. ''Senza commento'' e nella sua ''interezza'', così secondo il testo del ddl sulla diffamazione (in http://www.leggioggi.it/wp-content/uploads/2012/11/diffamazione.pdf) messo a punto dal Presidente della Commissione Giustizia del Senato Berselli, dovrà essere pubblicata la rettifica inviata al direttore di un giornale da chi ritenga di essere stato diffamato. Cosa accadrà se nel testo è contenuta la diffamazione di un terzo?  Il direttore – ssi legge in una nota dell’Unci -dovrà pubblicarlo per obbligo di legge, ben sapendo che si sta attirando una querela o una nuova rettifica. E se anche quest’ultima contenesse termini diffamatori? Esiste il rischio concreto di innescare una gimkana.

C’è anche un altro rischio concreto nel testo Berselli, che appare “blindato” e su cui da martedì l’Assemblea del Senato inizierà le votazioni. Il rischio di un cronista di essere condannato pur volendo riparare all’eventuale errore commesso. Basta che il direttore, per motivazioni sue, non pubblichi la rettifica e il cronista sarà esposto alle conseguenze penali e pecuniarie delle nuove norme per chi non ripara l’errore commesso.

E’ positivo che il Senato abbia finalmente capito che  il problema della diffamazione a mezzo stampa si risolve in via primaria con la rettifica, che deve però essere proporzionata all’articolo che l’ha provocata. Nel testo Berselli è obbligatorio anche pubblicare una rettifica-sproloquio di 300 righe. Nella fretta con cui ha dovuto redigere il testo finale Berselli ha dimenticato di  inserire la norma, già prevista dalla legislazione sulla stampa, che la rettifica deve essere contenuta nella lunghezza di 30 righe. Dopo tanto lavorio in Commissione e Aula sarebbe necessario che il ddl – conclude l’Unione cronisti - venga approvato dopo che siano risolti in modo equilibrato questi problemi.



DIFFAMZIONE 2


7 novembre 2012


DISEGNO DI LEGGE n. 3491 e connessi

TESTO PROPOSTO DAL RELATORE

Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n.47, al testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio
2005, n. 177, e al codice penale in materia di diffamazione
Art. 1. (Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n.47, e al testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n.177) 1. Alla legge 8 febbraio 1948, n.47, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 8 sono apportate le seguenti modificazioni :
Al comma 1 le parole "fare inserire" sono sostituite dalla parola "pubblicare", e dopo l'avverbio "gratuitamente" sono inserite le parole "e senza commento"; dopo la parola "periodico" sono
inserite le parole ",comprese le relative edizioni telematiche,".
Al comma 4 dopo le parole "devono essere pubblicate" sono inserite le parole "senza commento"; e le parole" purché contenute entro i limiti di trenta righe" sono sostituite dalle seguenti: "con lo
stesso rilievo e nella medesima collocazione".
Al comma 5 la parola " al pretore" è sostituita dalla parola "al giudice".
Dopo il comma 5 è inserito il seguente: "5-bis- L'autore dell'offesa può avvalersi della procedura di cui al comma 5 qualora il direttore responsabile del giornale quotidiano o periodico, comprese le
relative edizioni telematiche, non abbia pubblicato la dichiarazione o la rettifica richiesta ai sensi del comma 1".
Al comma 6 le parole "da lire 15 milioni a lire 25 milioni" sono sostituite dalle parole " da euro 8.000 a euro 16.000". Il comma 7 è soppresso. b) l’articolo 9 è sostituito dal seguente: «Art. 9. -- (Pubblicazione obbligatoria di sentenze). -- 1.
Nel pronunciare condanna per reato commesso mediante pubblicazione in giornali quotidiani o periodici, comprese le relative edizioni telematiche, il giudice ordina in ogni caso la pubblicazione
della sentenza, ai sensi dell’articolo 536 del codice di procedura penale, negli stessi e in altro giornale quotidiano o periodico avente analoga diffusione quantitativa o geografica. La sentenza di condanna deve essere pubblicata sempre per esteso se la parte offesa ne fa richiesta. Il direttore o,  comunque, il responsabile del quotidiano o del periodico nel quale è stata pubblicata la notizia diffamatoria è tenuto a eseguire gratuitamente la pubblicazione nello stesso quotidiano o periodico e
a provvedere al pagamento delle spese relative all' altra pubblicazione.
c) all’articolo 11 è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Nella determinazione del danno derivante da diffamazione commessa con il mezzo della stampa, il giudice tiene conto della diffusione quantitativa o geografica del mezzo di comunicazione usato per compiere il reato, della gravità dell’offesa, nonché dell’effetto riparatorio della pubblicazione della rettifica.»;
d) l’articolo 12 è sostituito dal seguente:«Art. 12. -- (Risarcimento dei danni). -- 1. Nel caso di  diffamazione commessa col mezzo della stampa, la persona offesa può chiedere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali ai sensi dell’articolo 185 del codice penale.»;
e) l’articolo 13 è sostituito dal seguente: «Art. 13. -- (Pene per la diffamazione). -- 1. In caso di diffamazione commessa con il mezzo della stampa, consistente nell’attribuzione di un fatto
determinato, si applica la pena della multa da euro 5.000 ad euro 50.000 tenuto conto della gravità dell’offesa e della diffusione dello stampato.
2. Alla condanna per il delitto di cui al comma 1 consegue la pena accessoria della pubblicazione della sentenza nei modi stabiliti dall’articolo 9.
3. La pena è diminuita fino a due terzi qualora, a richiesta della persona offesa, sia stata pubblicata la dichiarazione o la rettifica nei termini e con le modalità di cui ai commi da 1 a 5 dell’articolo 8.
La pena è diminuita fino a due terzi, limitatamente al solo autore, qualora questi abbia chiesto, ai sensi del comma 5-bis dell'articolo 8, la pubblicazione della smentita o della rettifica richiesta dalla parte offesa
4. Fermo quanto previsto dall’articolo 8, la pena è aumentata qualora il direttore o, comunque, il responsabile del quotidiano o del periodico, comprese le relative edizioni telematiche, abbia rifiutato od omesso di pubblicare le dichiarazioni o le rettifiche secondo le modalità definite dal medesimo articolo.
5. Il giudice dispone la trasmissione della sentenza di condanna al competente ordine professionale».
2. All’articolo 32-quinquies del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n.177, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti: «4-bis. Le disposizioni in materia di pubblicazione obbligatoria delle sentenze, di cui all’articolo 9 della legge 8 febbraio 1948, n.47, e successive modificazioni, si applicano anche in caso di condanna per reato commesso nell’ambito di trasmissioni televisive o radiofoniche.
4-ter. In caso di diffamazione commessa con il mezzo della radiotelevisione, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo».
Art. 2.(Modifiche al codice penale)
1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l’articolo 57 è sostituito dal seguente: «Art. 57. -- (Reati commessi con il mezzo della stampa periodica). -- Salva la responsabilità dell’autore della pubblicazione e fuori dei casi di concorso, il direttore o il vice direttore responsabile, il quale omette di esercitare sul contenuto del periodico da lui diretto il controllo necessario ad impedire che col mezzo della pubblicazione siano commessi reati, è punito, a titolo di colpa, se un reato è commesso, con
 la pena stabilita per tale reato, diminuita in misura non eccedente un terzo; la diminuzione non si applica nel caso in cui l’autore è ignoto o non identificabile. La pena è aumentata qualora l’autore sia un giornalista professionista sospeso o radiato dall’ordine .
b) l’articolo 594 è sostituito dal seguente: «Art. 594. -- (Ingiuria). -- Chiunque offende l’onore o il decoro di una persona presente è punito con la multa fino a euro 5.000. Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica, telefonica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa. La pena è aumentata qualora l’offesa consista nell’attribuzione di un fatto determinato. La pena è raddoppiata qualora l’offesa sia commessa in presenza di più persone»;
c) l’articolo 595 è sostituito dal seguente: «Art. 595. -- (Diffamazione). -- Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo 594, comunicando con più persone, offende l’altrui reputazione, è punito con la multa da euro 3.000 a euro 15.000.
Se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato, la pena è aumentata.
Se l’offesa è recata con il mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della multa da euro 5.000 ad euro 30.000.
Se l’offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza o ad un’autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate».




 













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