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lunedì 8 luglio 2013

FATE PRESTO... TITOLO' IL MATTINO DOPO IL TERREMOTO....

Cristiano Lorenzo Kustermann

Una proposta di legge “Sallusti” sulla commutazione presidenziale della pena in attesa dell’amnistia – Una ipotesi di studio

08-07-2013
Mentre alla Camera dei nominati (e, come diceva Calamandrei, degli avvocati) va in scena la gazzarra fasciocomunista dei nipoti pizzuti di Benito e di quelli barbuti di Joseph Grillovic (a quando i baffoni?), con maroniti introtati di rinforzo, contro la legge non-svuotacarceri targata Cancellieri – che comunque sta giocando dieci volte meglio con la maglia di Ministra della Giustizia che con quella di Ministro dell’Interno (papocchio incostituzionale sulle Province docet!), un po’ come se Totti fosse stato messo a fare il terzino fino a ieri, nelle carceri - Guantanamo d’Italia si avvicina il caldo ferragostano, così da friggere meglio i nostri detenuti-sardina già da decenni sott’olio e sotto tortura.
Ph.d. in diritto pubblico, Università di Roma Tor Vergata
Riprendendo il precedente articolo gentilmente pubblicatomi nel settembre 2012 da “Notizie Radicali” prima del provvedimento di Napolitano in favore del giornalista-direttore Alessandro Sallusti “L’obliata prerogativa presidenziale di commutare la pena di cui all’art. 87 Cost.” mi cimento nuovamente in un terreno per me scivoloso, quale quello del diritto e della procedura penale (che pure rientra nel diritto pubblico, ma mi sento assai più sicuro scrivendo ad esempio di diritto delle autonomie locali), ed azzardo la stesura di una proposta di legge ordinaria volta a dare finalmente attuazione all’art. 87, undicesimo comma, della Costituzione.
Detta disposizione a ben vedere sottintende la non-coincidenza tra l’istituto della grazia e quello della commutazione della pena, distinzione che è stata riscoperta dal Quirinale, e poi dai mass-media e dall’opinione pubblica, appunto con la giusta commutazione dell’assurda pena detentiva per reato giornalistico in pecuniaria in favore di Alessandro Sallusti.
Orbene si tratta di vedere quanti Sallusti ci sono nelle carceri italiane, come giustamente ha detto Rita Bernardini.
Per questo, in attesa della indispensabile amnistia (come sostiene financo un Ministro della Giustizia) volta a interrompere le uccisioni e torture perpetrate da anni nelle carceri-lager a causa delle omissioni di un certo stato-canaglia europeo (quale sarà?) anche ai danni del personale penitenziario, sottopongo ai lettori ed ai tecnici del settore un testo che vuole essere uno spunto per l’elaborazione di una leggina urgente sulla commutazione presidenziale della pena, che possa incoraggiare il nostro Presidente ad avvalersi più intensamente di questo istituto, espressivo di una norma costituzionale di “chiusura” del sistema giudiziario e volta ad umanizzare la giustizia penale. Ciò ben sapendo che la madre di tutte le riforme è la riforma radicale della giustizia penale e civile e di tutte le magistrature, come ben presente ai promotori dei nuovi quesiti referendari radicali sulla giustizia per legalizzare l’Italia prima che tutti – come profetizzato da Alberto Sordi nel film ‘Detenuto in attesa di giudizio’ o da Edoardo Bennato nel brano ‘In prigione in prigione!’ – diventiamo vittime incurabili di malecarceri o malagiustizia quale fu Enzo Tortora.

PROPOSTA DI LEGGE
(In tema di commutazione presidenziale della pena)
ART 1
(Modifiche al codice di procedura penale)
1. Nel codice di procedura penale dopo l’art. 681 è aggiunto il seguente art. 681 bis:
ART 681 bis
1. La commutazione della pena è un atto formalmente e sostanzialmente rimesso al Presidente della Repubblica ai sensi dell’art. 87, undicesimo comma della Costituzione, soggetto a controfirma del Ministro della Giustizia, volto ad assicurare al condannato con sentenza penale definitiva un trattamento sanzionatorio piu’ aderente al senso di giustizia ed umanità per il singolo caso e che sia maggiormente conforme in concreto ai principi di proporzionalità e rieducatività di quello sancito giudizialmente in base ai rigori della legge, tenuto conto del reale peso affittivo delle sanzioni giudiziali comminate alla luce delle specifiche condizioni oggettive ambientali, personali, familiari.
2. La commutazione può trasformare la pena da detentiva in non detentiva, o, nell’ambito delle pene non detentive, può mutare la tipologia sanzionatoria secondo i principi di cui al precedente comma.
3. Si applicano all’istituto della commutazione presidenziale della pena le stesse disposizioni vigenti per la concessione presidenziale della grazia, salvo quanto diversamente stabilito dal presente articolo.
4. Se il condannato è detenuto o internato in un istituto penitenziario o in un settore di esso sovraffollato rispetto alla capienza di legge per delitti diversi dall’omicidio volontario, violenza sessuale, lesioni dolose gravissime, atti persecutori, strage o crimini contro l’umanità, la domanda di commutazione può assumere forma collettiva ed essere presentata dal detenuto o internato unitamente ad altri detenuti o internati del medesimo istituto o settore che versino nelle stesse condizioni di cui sopra.
5. La commutazione della pena può essere concessa, anche in assenza di domanda o proposta dell’interessato, con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell’art. 87, undicesimo comma, Cost., pure in forma collettiva, essendosi soppesati singolarmente i casi dei richiedenti ed acquisito il parere del direttore dell’istituto penitenziario e del magistrato di sorveglianza che si esprimono entro il termine perentorio di 60 giorni dalla ricezione della richiesta di esso anche in ordine alla sussistenza del sovraffollamento complessivo o parziale nella struttura. Decorsi inutilmente i 60 giorni si prescinde dal citato parere e si può acquisire nei successivi 30 giorni il parere del vertice della polizia penitenziaria operante nell’istituto.
6. La commutazione collettiva della pena, ferma restando la necessità di una previa valutazione caso per caso delle posizioni dei singoli eventuali richiedenti, o detenuti o internati interessati, può essere concessa anche a più detenuti o internati condannati per lo stesso titolo di reato, benché eventualmente detenuti o internati in diversi istituti penitenziari, nei casi in cui la detenzione per tale titolo di reato risulti statisticamente rilevante nel concorrere a determinare il sovraffollamento carcerario o, alla luce di esso anche su scala nazionale, nel rendere di fatto contraria al senso di umanità o sproporzionata rispetto alla gravità del fatto o contraria al fine rieducativo l’afflizione per quel tipo di reato derivante in concreto dall’espiazione della pena detentiva alla luce delle oggettive attuali condizioni del sistema carcerario italiano e delle difficoltà di reinserimento sociale dei detenuti o internati.
7. La commutazione della pena, singola o collettiva, contestualmente concessa a più condannati può in ogni caso comportare l’adozione di misure umanizzanti differenziate anche in ragione delle differenti condizioni in cui versa il condannato, delle oggettive situazioni di sovraffollamento carcerario e della durezza della pena già scontata, della condotta del condannato.

ART 2
(Modifiche al codice penale)

1. Nel codice penale è aggiunto il seguente articolo 174 bis:
ART 174 BIS (Commutazione presidenziale della pena)
1. La commutazione presidenziale della pena di cui all’articolo 87, undicesimo comma, Cost. determina l’irrogazione di una sanzione meno afflittiva, non detentiva, e piu’ aderente al fine rieducativo, al posto della sanzione giudiziale.
2. Nell’art. 174.1 sono abrogate le seguenti parole: “o la commuta in un’altra specie di pena stabilita dalla legge”.
 


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