INTERESSANTE PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE DEL LAVORO
FRANCESCO CISLAGHI
TRIBUNALE DI SANTA MARIA C.V. RESTA
ANCORA IN SERVIZIO IL
CANCELLIERE BRUNO PANNONE - SODDISFAZIONE
NEGLI AMBIENTI GIUDIZIARI PER LA CONFERMA DI UN FUNZIONARIO DI ALTA
PROFESSIONALITA – LA VALIDA DIFESA DEL PROF. OTTAVIO PANNONE
S. Maria C.V. –( di Ferdinando Terlizzi
) In un momento di grande confusione,
con il trasferimento delle sedi, in ragione della riforma della geografia
giudiziaria, e con la cronica mancanza di personale, almeno una buona notizia
per gli operatori di giustizia di Santa Maria CV. Resta in servizio ancora per
un anno, presso la prima sezione civile del Tribunale di Santa Maria CV, il
cancelliere Bruno Pannone, tra i piu’ esperti e competenti dipendenti del Tribunale di Santa Maria C.V. In effetti,
il Cancelliere, in vista dell’età pensionabile, aveva presentato istanza al
Ministero della Giustizia per il proseguimento del rapporto per un anno oltre
il conseguimento del sessantacinquesimo anno di età, senza avere riscontro.
Pertanto, il ricorrente, assistito dal prof. Avv. Ottavio
Pannone, docente di Diritto del Lavoro, presso la scuola di specializzazione delle
Professioni Legali nell’Università di Roma Tor Vergata, si era rivolto al
locale Giudice del Lavoro per sentir dichiarare la illegittimità del
provvedimento della cessazione dal servizio e quindi il proprio diritto alla
permanenza in servizio fino al sessantaseiesimo anno di età.
Il
Giudice del Lavoro di Santa Maria Capua Vetere, dott. Francesco Cislaghi,
designato nella sessione feriale, disattese le argomentazioni riportate dal
Ministero ha accolto la domanda ordinando alla amministrazione di mantenere in
servizio il ricorrente oltre il settembre 2013 e segnatamente fino al
compimento del sessantaseiesimo anno di età del ricorrente.
Nella sua
articolata e puntuale motivazione, il Giudice, recependo le argomentazioni
della parte istante, ha stabilito che in forza della vigente legislazione, “il
lavoratore che maturi entro il 31 dicembre 2011 i requisiti di età e anzianità
contributiva, previsti dalla normativa vigente, prima della data di entrata in
vigore del presente decreto, ai fini dell’accesso e alla decorrenza del
trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, consegue il diritto alla
prestazione pensionistica secondo tale normativa e può chiedere all’Ente di
appartenenza la certificazione di tale diritto”.
Su tali
presupposti ed in adesione al precedente orientamento dello stesso Tribunale,
ha confermato che il sistema indicato “era finalizzato a consentire l’accesso
dei dipendenti al trattamento pensionistico prima del raggiungimento del limite massimo anagrafico previsto dalla
legge. Certamente dunque il possesso dei requisiti per accedere al
pensionamento con il sistema delle cd quote non comportava il collocamento
obbligatorio del dipendente a riposo”. Con tali precise motivazioni il Giudice
Cislaghi, dunque, ha accolto la domanda
cautelare proposta dal cancelliere Pannone, riconoscendone la fondatezza. Viva
soddisfazione e’ stata espressa da colleghi del ricorrente e da operatori del
settore.
Nessun commento:
Posta un commento