REQUISITORIA
DI MILITA AL PROCESSO DEL’AVV. GERRY CASELLA
LA DIREZIONE ANTIMAFIA HA CHIESTO 15 ANNI DI RECLUSIONE PER L’AVVOCATO CASERTANO
– 10 anni PER MASSIMO ALFIERO E 8 anni PER GABRIELE BRUSCIANO - LA
VICENDA TRAE ORIGINE DALLE PERIZIE SULLA
PRESUNTA CECITÀ DI GIUSEPPE SETOLA –
Caserta ( di Ferdinando Terlizzi ) Si è
tenuta ieri mattina, innanzi al GUP Dr.ssa
Francesca Ferro,
del Tribunale di Napoli, la
seconda udienza col rito abbreviato del
processo a carico dell’Avv. Girolamo Casella, Massimo Alfiero e Gabriele Brusciano (
tutti detenuti ), accusati, a vario titolo, di essere gli organizzatori della perizia
truccata sulla cecità di Giuseppe Setola ( per Setola e per il prof. Aldo Fronterrè, oculista di Pavia
detenuto si procede col rito normale e
il processo è incardinato innanzi la Prima Sezione del Tribunale di S. Maria
C.V.) che consentì a quest’ultimo di evadere dalla clinica di Pavia presso la quale era ricoverato.
L’ Accusa,
sostenuta in udienza dal pubblico ministero della DdA Dr. Alessandro Milita al termine della sua
requisitoria – dopo aver fatto brevemente la storia delle “malefatte”
dell’avvocato Gerry Casella nei suoi rapporti con Giuseppe Setola e
specialmente in occasione delle sue numerose visite in carcere – ha chiesto una
condanna a 15 anni di reclusione. Per
gli altri coimputati Massimo Alfiero e
Gabriele Busciano, rispettivamente a 10 e 8 anni di reclusione.
Il Dr. Milita ha fatto un
conteggio che parte da una pena massima che arriva fino a 22 anni per cui, con
tutte le aggravanti contestate – nonostante il giudizio abbreviato e
nonostante le confessioni dell’imputato la richiesta è stata durissima che ha
fatto sbiancare in volto Gerry Casella che assieme all’altro detenuto Gabriele
Brusciano occupava la cella con le
sbarre.
E’ stato preso un accordo secondo il quale
nella prossima udienza del 21 novembre dovranno discutere gli avvocati Vittorio Giaquinto e Alessandro Barbieri
per Casella. Mentre con molta probabilità nella udienza dell’11 dicembre dopo le arringhe di Angelo Raucci per Alfiero e Giuseppe
Stellato per Brusciano il giudice
dovrebbe emettere la sentenza.
Come si ricorderà l’avv. Casella fu tratto
in arresto e nei suoi confronti fu contestato il reato di
cui art.
416 bis “ associazione mafiosa”. In particolare il legale del boss è accusato
di aver portato “pizzini”, che il Setola
gli consegnava in occasione dei suoi colloqui all’interno del carcere, che
contenevano ordini estorsivi e ed esecuzioni di morte.
Il Casella è accusato, inoltre, con la
complicità di Alfiero e Brusciano, di
aver corrotto il prof. Aldo Fronterrè, oculista di Pavia ( oggi detenuto, reo
confesso e accusatore di Casella ) ad alterare la perizia oculistica con la
quale fu stabilito che Giuseppe Setola era “quasi” completamente cieco e
tuttavia le sue condizioni non erano
compatibili con il regime carcerario.
Per questo motivo – come si ricorderà – il
Setola, una volta ottenuto il ricovero
presso la struttura dove avrebbe dovuto ricevere la cure del caso - evase,
dando vita a quella “stagione del terrore” che lo riportò alla strage
dei Ghanesi ed a commettere in totale ben 18 omicidi, per molti dei quali è già stato condannato
all’ergastolo ( ma lui aveva già un ergastolo definitivo al momento della sua
fuga ) e per molti altri sono in corso i relativi
processi.
Su pressione dell’avv. Casella, l’oculista Aldo Fronterrè, certificò
che Setola era un “cieco parziale” che non poteva restare in carcere.
L’operazione di “corruzione” – come poi ha accertato la DdA - ( ma c’è stata anche una confessione del
Casella) venne a costare 40 mila euro
sborsati da Massimo Alfiero, frutto di evidenti estorsioni.
Come è noto la DdA acquisì varie prove, per la massima parte di intercettazioni
ambientali e telefoniche, riprese e
registrazioni di video conferenze. Nonché intercettazione di corrispondenza tra
Setola ed i familiari e Setola e il suo difensore ( addirittura alcuni
“pizzini” recuperati nel cestino dell’immondizia del carcere) sempre in sede
dei colloqui che il Casella effettuava presso le carceri ove era ristretto il
Setola e ritenendo il processo maturo chiese
la celebrazione con il rito
“immediato”.
La
difesa, rappresentata da Vittorio
Giaquinto e Alessandro Barbieri,
nello intravedere, evidentemente, la possibilità di uno “sconto processualistico”
( il reato contestato di 416 bis non prevede, infatti, misure meno afflittive
del carcere quali gli arresti domiciliari, per esempio) ha controbattuto
alla mossa dell’accusa . che aveva chiesto un processo immediato
ritenenedo ampiamente provata la colepevolezza del Casella, con il richiedere un processo “abbreviato” che, però, finora, si è
dimostrata una mossa non tanto favorevole all’imputato.
L’avv. Gerry Casella, però, dopo una prima iniziale
ammissione dei fatti, ha reso una vera e
propria completa confessione nell’interrogatorio del 3 aprile u.s. ( di cui
diamo un ampio stralcio nel box a parte) dando però delle versioni che non sono apparse
corrette alla pubblica accusa.
Nella ordinanza di custodia cautelare in
carcere al Casella veniva attribuita la paternità delle falsificazioni delle
perizie oculistiche e di essere il portavoce delle “istanze” della stragista
Giuseppe Setola. In particolare gli veniva contestato di far parte del Clan dei
casalesi come organico per aver preso parte alla organizzazione che faceva capo
a Giuseppe Setola e dei suoi complici quali Francesco e Raffaele Bidognetti, promossa, diretta ed organizzata, prima, da Antonio
BARDELLINO (1981 - 1988), poi, da Francesco
SCHIAVONE di Nicola, da Mario IOVINE e
da Vincenzo DE FALCO (1988 - 1991),
di seguito da Francesco Schiavone di Nicola e da Francesco BIDOGNETTI che anche
dopo l’arresto hanno continuato ad esercitare il proprio ruolo dal carcere,
anche da Michele Z.AGARIA e Antonio IOVINE , Luigi Guida e Nicola e
Massimo Alfiero.
Inoltre tutti gli imputati sono accusati in
concorso tra loro di numerose relazioni, poi trasferite nel Diario Clinico, attestanti falsamente
l'esistenza nei riguardi di Giuseppe SETOLE di patologie oculistiche insussistenti ed indicandole come in continuo peggioramento,
attestazioni, anche indotte dai pregressi comportamenti mistificatori del SETOLE stesso e incorporate -- in modo da
indurre il falso convincimento
dell'esistenza di una patologia del SETOLE incompatibile con la detenzione in
carcere -- in numerose istanze di scarcerazione rivolte all'A.G., in relazione
a diversi procedimenti ( istanza prodotta dall’avv. Alfonso Martucci e Girolamo
Casella depositata presso la Corte di
assise d'Appello di Napoli, IV Sezione, in data 30/9/2006, Cui seguiva l'ordinata
del 9/10/2006, emessa dalla Corte di assise d'Appello di Napoli, IV Sezione, disponente
la traduzione -- in regime detentivo, piantonamento, ai sensi dell'art. Il OP –
del SETOLE presso la Casa di cura città di Milano. Ed altra istanza in altra
occasione redatta dall’Avv. Salvatore
Maria Lepre ( già avvocato di Setola e ultimamente tratto
in arresto per millantato credito).
Inoltre a Gerry Casella è
contesta l’intera organizzazione del piano presso la casa adi cura, con il consigliare il comportamento da tenere
nel corso degli incontri con il perito e con i magistrati ed in modo da palesare deficit nell'orientamento - agendo
congiuntamente con i concorrenti -- facendosi latore, in ambito carcerario,
delle istanze di ricovero presso Centri clinici esterni e sulla necessità di un
programma di riabilitazione presso una casa di cura, simulando
sistematicamente una grave ipovisione all’occhio Sinistro e simulando -- anche
impedendo la corretta esecuzione degli
esami diagnostici - una totale incapacità visiva all'occhio destro, patologie entrambe
inesistenti, nonché accordandosi con FRONTERRE' sui relativi esiti, in modo da
simulare una condizione di acuità visiva, e relativa origine, apparentemente
coerente con le attestazioni del FRONTERRE', così concorrendo a realizzare le false attestazioni che seguono, falsi esami
diagnostici e per falsificare l'intero diario clinico del detenuto. Con
l’aggravante per il Fronterrè che veste
di esercente un pubblico servizio, quale medico oculista e c.t. di parte agendo
congiuntamente con i concorrenti. Disponendo falsamente l’urgenza l'idoneità
e utilità del ricovero presso la clinica ''Città di Milano" per le
esigenze diagnostiche del detenuto Giuseppe SETOLA essendo perfettamente a
conoscenza che presso tale struttura non fosse disponibile la strumentazione per effettuale l'esame OCT, esame ritenuto
indispensabile dallo stesso Fronterrè -- esame mai eseguito nel periodo di
degenza dal così come unanimemente
ritenuto, per l'individuazione di patologie Maculari retiniche; così creando i
presupposti per l'inserimento della relazione nel diano clinico ed allo scopo di predisporre un documento necessario per il
successivo ricovero presso la Casa di Cura, in modo da usufruire
di un periodo di degenza del paziente detenuto in ambito extra-carcerario
e poterne dispone per procedere alle ulteriori successive falsificazioni.
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