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domenica 26 gennaio 2014

L'AVV. NICOLA GAROFALO, DIFENSORE DI GIUSEPPE SETOLA E' FIDUCIOSO NELLA RIFORMA DELLA SENTENZA

LE MOTIVAZIONI DELLA DIFESA DI GIUSEPPE SETOLA ADDOTTE   NEL RICORSO PER CASSAZIONE

SI SPERA NELLA RIFORMA DELLA  SENTENZA

L'Avv. Nicola Garofalo 


Il vizio di motivazione, ad una attenta lettura del testo del procedimento gravato, si appalesa nella sua forma estrema allorché ci si imbatte nelle argomentazioni spese in ordine alla attribuzione del “fatto”  di strage e della strage incompiuta a Giuseppe Setola. La Corte spende ragioni “secondarie” per giustificare la presenza di Setola al   momento degli  episodi criminosi contestati. La fonte di prova è sempre la dichiarazione di   Oreste Spagnuolo, a cui la Corte attribuisce patente di credibilità ed attendibilità, sol perché “descrive” uomini, mezzi e armi utilizzate per gli episodi ivi indicati.
Ammesso che Spagnuolo ricostruisca fedelmente i fatti accaduti, descrivendo le modalità e i mezzi usati, ciò non vuol dire che alle azioni delittuose abbia effettivamente preso parte anche il Setola. Quanto alle armi usate, la sentenza impugnata ritiene che le stesse siano riscontro dei fatti accaduti sol perché rinvenute nei luoghi ove furono arrestati Cirillo, Spagnuolo e Letizia.
Se tale riscontro può avere una qualche validità per i predetti, non solo non è riscontro per Setola, ma si traduce in riscontro negativo nei suoi confronti, posto  che nessuna delle armi predette risulta essere stata sequestrata in luoghi dal Setola frequentati. Quanto ai sei bossoli rinvenuti nel covo del Setola di Trentola Ducenta, occorre rilevare che la presenza di quei bossoli non ha un significato univoco ed in particolare non depone per la disponibilità in capo al Setola dell’arma da cui i bossoli stessi erano stati esplosi.
Di ipotesi alternative ed equivalenti se ne potrebbero formulare più di una. Per tutte basta dire che quei bossoli potrebbero essere stati esplosi da altri che materialmente detenevano l’arma  nel covo ove il Setola trovava rifugio. Analogo discorso può farsi per moto ed auto usate, posto che nessuna  delle stesse può essere ricondotta al Setola e se anche qui Spagnuolo fosse stato preciso nell’indicare i mezzi, gli stessi non sono riscontro individualizzante in ordine alla partecipazione del Setola.
Su tali punti la sentenza impugnata incorre in evidente vizio motivazionale ritenendo individualizzanti  riscontri che, come visto nel caso delle armi, si traducono in non-riscontri o riscontri in negativo. Anche la lettura fornita  dal Giudice di secondo grado delle videoriprese effettuate da telecamere esistenti sul posto soffre di evidente illogicità. Il passaggio di moto e auto nell’ordine descritto dallo Spagnuolo ed addirittura il volo degli uccelli, nulla hanno a che vedere con la effettiva  partecipazione del Setola  ai fatti in contestazione.

Tutto quanto sopra senza dire che le dichiarazioni dello Spagnuolo sono tutt’altro che riscontrate dalle dichiarazioni rese da testimoni presenti, sia per quanto attiene al numero dei componenti del commando e sia per ciò che riguarda l’essere gli stessi travisati o meno. Sul punto la sentenza impugnata non fornisce alcuna motivazione.
Quanto alla mancata assunzione delle prove decisive, in particolar modo con riferimento alla richiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale effettuata con i motivi di appello (escussione teste  Giosué Gesmundo ), dalla sentenza è possibile, soltanto per brevi linee, riportarsi alle motivazioni addotte dalla Corte territoriale. Il teste indicato poteva riferire, con certezza, in ordine alle modalità con le quali   il Setola pretendeva la “tangente” dagli extracomunitari sul litorale Domitio per il loro spaccio di stupefacenti. E sul punto, la Corte laconicamente rileva che già erano stati acquisiti in atti più che sufficienti dati di conoscenza.
Quanto poi alla richiesta di perizia sulla FIAT Punto “utilizzata per la strage compiuta il 18/09/2008" (e cioè per individuare le precise caratteristiche di velocità) e di “esperimento giudiziale” (finalizzato a far guidare al collaboratore Spagnuolo l’auto AUDI utilizzata per l’omicidio Celiento, fatto immediatamente precedente alla  strage del 18/09 e ciò per verificare la corrispondenza al vero dei tempi di percorrenza tra i luoghi dei fatti indicati dal collaboratore), la Corte, ancora una volta, pone una motivazione generica richiamandosi agli atti già acquisiti al fascicolo per il dibattimento, incorrendo nel predetto vizio di motivazione.
Quanto alla rinnovazione dibattimentale relativa all’alibi del Setola, non vi è chi non veda la importanza e la decisività della prova in questione. Ma la Corte di secondo grado, ancora una volta, motiva “per relationem” riprendendo le motivazioni (anch’esse insufficienti) del giudice di primo grado.
Ed  infine, il processo a carico del Setola si sarebbe concluso diversamente se si fosse data la possibilità di dimostrare quantomeno la esistenza di un alibi. Per tali motivi, e per quelli espressi nell'atto di ricorso principale, la sentenza impugnata va annullata”.





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