1. Con decreto del 6 aprile 2013, il G.I.P. presso il
Tribunale di Udine disponeva il sequestro preventivo del sito internet
www.ilperbenista.it, gestito da B.M., indagato per il reato di cui all'art.
595, commi 1 e 3, ai danni di B.M. e B.F. L'indagato era accusato di aver
pubblicato sul sito suddetto messaggi e commenti che, con il pretesto di una
critica politica, scivolavano sul terreno della gratuità volgarità e
dell'attacco personale, ad esempio definendo la B. una "zoccola di
Tondo" e parlando di una radiazione dall'albo professionale o di una
sospensione biennale del B., a fronte di un provvedimento interdittivo di
durata molto inferiore.
2. Il Tribunale per il riesame di Udine, con ordinanza del
14 maggio 2013, confermava il provvedimento di sequestro, osservando che il
sito è stato lo strumento attraverso il quale i messaggi diffamatori sono stati
diffusi e che ben potrebbe, anche in futuro, essere utilizzato al medesimo
scopo, sicché riteneva il vincolo imposto "pienamente adeguato e
congruo".
3. Con ricorso sottoscritto personalmente, l'indagato
censura il provvedimento del Tribunale del riesame, deducendo tre motivi.
3.1 Con il primo motivo, il ricorrente deduce violazione
dell'articolo 606, lettera B e C, in relazione agli artt. 125 e 321 cod. proc.
pen., per mancanza di motivazione in ordine al fumus commissi delicti. Il
ricorrente ricorda che, secondo la giurisprudenza di legittimità più recente,
tale motivazione non può avere riguardo alla sola astratta configurabilità del
reato, ma deve tener conto, in modo puntuale e coerente, delle concrete
risultanze processuali e dell'effettiva situazione emergente dagli elementi
forniti dalle parti, indicando, sia pure sommariamente, le ragioni che rendono
allo stato sostenibile l'impostazione accusatoria; sotto questo profilo egli
deduce omesso esame degli elementi dedotti in sede di riesame, volti ad
escludere la sussistenza dell'elemento oggettivo ed soggettivo del reato.
3.2 Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione
dell'articolo 606, lettera B e C, in relazione agli artt. 125 e 321 cod. proc.
pen., per mancanza di motivazione in ordine alle esigenze cautelari: egli
rileva che il Tribunale si limita a richiamare una generica ed astratta
possibilità di reiterazione del reato.
3.3 Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione
dell'articolo 606, lettera B e C, in relazione agli articoli 125 e 321 cod.
proc. pen., 21 della Costituzione, 10 della Convenzione europea per la salvaguardia
dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e 19 della Dichiarazione
universale dei diritti dell'uomo, in considerazione della eccessività della
misura cautelare, rispetto alla violazione contestata. A giudizio del
ricorrente, l'oscuramento dell'intero sito è una misura di eccezionale gravità,
che si estende ben oltre l'effettiva necessità, potendosi il provvedimento
cautelare limitare ai singoli post che si assumono diffamatori; facendo un
parallelismo con il mezzo della stampa, il ricorrente paragona la misura
preventiva adottata al sequestro delle rotative di un giornale, dei computer
della redazione, dei locali della testata, in luogo del sequestro della copia
del giornale che contenga l'articolo diffamatorio.
Il ricorrente deduce altresì vizio motivazionale, poiché il
provvedimento impugnato non affronta le deduzioni difensive con le quali si
prospettava la cancellazione dei soli post attinenti l'argomento che
coinvolgevano i querelanti e si escludeva il pericolo di reiterazione del reato.
Considerato in diritto
1. Il ricorso è fondato.
1.1 Il ricorrente deduce che il Tribunale non si è fatto
carico di rispondere ai rilievi sulla insussistenza del reato di diffamazione,
contestato al B., quale moderatore del blog e quale autore di alcuni commenti
alle notizie, finalizzati ad avviare ed alimentare le discussioni; nella
memoria depositata in sede di riesame si era osservato che non esiste alcuna
norma che imponga al gestore di un blog di controllare o cancellare i post
asseritamente diffamatori, dovendosi ritenere responsabili del reato
esclusivamente i singoli autori; né si poteva affermare un concorso morale
dell'indagato per il solo fatto di aver partecipato alla discussione, sia pure
con messaggi non diffamatori. Il blog "il perbenista", secondo quanto
si legge nella memoria, è noto per l'attenzione alle storture ed agli eccessi
del sistema politico ed economico locale e nazionale e per la critica, spesso
serrata e stringente, con toni anche forti, agli abusi che in tale ambito
vengono commessi.
1.2 Anche con riferimento all'esigenza cautelare, si
segnalava il difetto di motivazione, oltre che l'insussistenza del pericolo di
reiterazione del reato di diffamazione, considerato il tempo trascorso
dall'inserimento dei messaggi (due anni), il gran numero di notizie analoghe
nel web, riguardanti i querelanti, il posto assunto nel sito dalle parole
incriminate (per la visualizzazione dei contenuti in ordine cronologico, che
rende sostanzialmente inaccessibili quei post agli utenti) e l'assenza di una
richiesta tempestiva di cancellazione.
1.3 Si sottoponeva infine all'attenzione del Tribunale del
riesame l'evidente eccessività del provvedimento di sequestro preventivo, in
un'ottica di bilanciamento con il diritto di manifestazione dei pensiero non
connesso al reato contestato, poiché l'oscuramento dell'intero sito, e non dei
soli commenti ritenuti diffamatori, sfinisce per sfociare palesemente in una
indiscriminata censura ed in un inammissibile compressione dei diritti che
attraverso tale strumento vengono legittimamente esercitati.
2. Orbene, a prescindere dal fatto che andava anzitutto
puntualizzata l'ipotesi accusatoria, si rileva che il Tribunale non si è fatto
effettivamente carico di rispondere ai rilievi della difesa, che contestava la
sussistenza sia del fumus che del periculum in mora.
Come afferma il ricorrente, è effettivamente vero che i più
recenti arresti della giurisprudenza di legittimità - che questo Collegio
ritiene di dover condividere - sono nel senso che nella verifica dei
presupposti per l'emanazione del sequestro preventivo di cui all'art. 321 cod.
proc. pen., comma 1, il giudice del riesame non può avere riguardo alla sola
astratta configurabilità del reato, ma, valutando il "fumus commissi
delicti", deve tenere conto, in modo puntuale e coerente, delle concrete
risultanze processuali e dell'effettiva situazione emergente dagli elementi
forniti dalle parti (Sez. 3, n. 26197 dei 05/05/2010, Bressan, Rv. 247694; Sez.
4, n. 15448 del 14/03/2012, Vecchione, Rv. 253508), pur non occorrendo la
sussistenza d'indizi di colpevolezza o la loro gravità, ma solo elementi
concreti conferenti nel senso della sussistenza del reato ipotizzato. La
circostanza che restano preclusi per il giudice del riesame delle cautele reali
sia l'accertamento sul merito dell'azione penale, sia il previo sindacato sulla
concreta fondatezza dell'accusa - non essendo richiesto il presupposto della
gravità indiziaria - non può esimere il Tribunale dall'indicazione sia pure
sommaria delle ragioni che rendono allo stato sostenibile l'impostazione
accusatoria.
Diversamente, infatti, il controllo giurisdizionale della
base fattuale nel singolo caso concreto si appaleserebbe meramente cartolare e
formale.
Ed è certamente vizio di violazione di legge quello connesso
alla questione dell'esistenza di elementi idonei a sostenere la prospettazione
accusatoria, come presupposto ineludibile per l'emanazione del sequestro
preventivo (Sez. 5, n. 37695 del 15/07/2008, Cecchi Gori, Rv. 241632).
Ciò significa, ovviamente, che non è sufficiente, ai fini
dell'individuazione del fumus commissi delicti, la mera
"postulazione" da parte del pubblico ministero dell'esistenza del
reato, perché il giudice del riesame, nella sua pronuncia, deve comunque
rappresentare, in modo puntuale e coerente, le concrete risultanze processuali
e la situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti e dimostrare,
nella motivazione del suo provvedimento, la congruenza dell'ipotesi di reato
prospettata rispetto ai fatti cui si riferisce la misura del sequestro condotta
ai suo esame e l'esistenza di un vincolo chiaro ed univoco tra la cosa ed il
reato per cui si procede.
3. Tale compito non risulta essere stato svolto ed è del
tutto carente l'approfondimento proprio di questo ultimo aspetto, come del
tutto astratta ed ipotetica è l'affermazione della sussistenza del periculum in
mora.
3.1 Come è noto il periculum in mora, che ai sensi dell'art.
321 cod. proc. pen. legittima il sequestro preventivo deve essere inteso in
senso oggettivo, come probabilità di danno futuro, e presentare i caratteri
della concretezza e della attualità; inoltre è necessario che il bene oggetto
della misura abbia un'intrinseca, specifica e strutturale strumentalità
rispetto al reato commesso, ovvero a quelli di cui si paventa la realizzazione,
in modo che l'individuato legame non sia meramente occasionale ed episodico
(Sez. 5, n. 35394 del 19/09/2011, Ministero Della Giustizia, Rv. 250930).
4. Con riferimento alla possibilità di sequestro preventivo
di un sito web, questa Corte ha più volte affermato la piena compatibilità
della misura cautelare con il bene immateriale (Sez. 6, n. 30968 del
28/06/2007, Pantano, Rv. 237485; Sez. 3, n. 39354 del 27/09/2007, Bassora, Rv.
237819; Sez. 3, n. 33945 del 04/07/2006, Bracchi Tkachenok, Rv. 234772; più
recentemente, Sez. 5, n. 46504 del 19/09/2011, Bogetti, non massimata), non
potendo negarsi che ad un sito internet possa attribuirsi una sua "fisicità",
ovvero una dimensione materiale e concreta.
4.1 Inoltre si è escluso che il sito internet goda delle
stesse tutele assicurate dalla legge al mezzo della stampa, rispetto allo
strumento cautelare del sequestro, consentito dall'art. 1 del R.D. 561 dei 1946
(salvo i casi eccezionali delle pubblicazioni o stampati osceni od offensivi
della pubblica decenza ovvero di violazione delle norme che la legge stessa
prescriva per l'indicazione dei responsabili, ossia l'ipotesi della stampa
clandestina), solo nella forma del sequestro probatorio "di non oltre tre
esemplari dei giornali o delle pubblicazioni o stampati, che importino una
violazione della legge penale" (Sez. 5, n. 30611 del 12/06/2008, Battei,
Rv. 240436; Sez. 5, n. 7319 del 07/12/2007 - dep. 15/02/2008, Longhini, Rv.
239103; Sez. 5, n. 15961 del 24/01/2006, Ferrari, Rv. 234116).
5. Va però considerata la particolarità del caso in cui il
sito sottoposto a sequestro contenga un blog (letteralmente contrazione di
web-log, ovvero "diario in rete"), termine con il quale si definisce
quel particolare tipo di sito web, gestito da uno o più blogger, che
pubblicano, più o meno periodicamente, contenuti multimediali, in forma
testuale o in forma di post (concetto assimilabile o avvicinabile ad un
articolo di giornale), che vengono visualizzati in ordine cronologica, partendo
dal più recente, in funzione del loro carattere di attualità. In caso di
sequestro di un blog, l'inibitoria che deriva a tutti gli utenti della rete
all'accesso ai contenuti del sito è in grado di alterare la natura e la
funzione del sequestro preventivo, perché impedisce al blogger la possibilità
di esprimersi.
5.1 Va a tal proposito considerato quanto già affermato da
questa Sezione (Sez. 5, n. 7155 del 10/01/2011, Barbacetto, in motivazione),
rispetto ai casi in cui la misura cautelare reale cada su di un supporto
destinato a comunicare fatti di cronaca ovvero espressioni di critica o ancora
denunce su aspetti della vita civile di pubblico interesse, quale appunto un
blog di libera informazione (oggetto di quella decisione era un sequestro
preventivo di un articolo pubblicato su un sito internet, contenente
espressioni ritenute lesive dell'onore e del decoro); in casi del genere,
infatti, il vincolo non incide solamente sul diritto di proprietà del supporto
o del mezzo di comunicazione, ma sul diritto di libertà di manifestazione del
pensiero (cui si ricollegano l'esercizio dell'attività d'informazione, le
notizie di cronaca, le manifestazioni di critica, le denunce civili con
qualsiasi mezzo diffuse), che ha dignità pari a quello della libertà
individuale e che trova la sua copertura non solo nell'art. 21 della
Costituzione, ma anche - in ambito sovranazionale - nell'art. 10 della
Convenzione europea dei diritti dell'uomo nonché nell'art. 11 della Carta dei
diritti fondamentali dell'Unione europea (si veda, tra le ultime decisioni
della Corte EDU, Wegrzynowski and Smolczewski v. Poland, Quarta Sezione,
sentenza del 16 luglio 2013).
5.2 Un giusto contemperamento di opposti interessi di
rilievo primario impone allora che l'imposizione dei vincolo sia giustificata
da effettiva necessità e da adeguate ragioni, il che si traduce, in concreto,
in una valutazione della possibile riconducibilità dei fatto all'area del
penalmente rilevante e delle esigenze impeditive, tanto serie quanto è vasta
l'area della tolleranza costituzionalmente imposta per la libertà di parola
(Sez. 5, n. 7155 del 10/01/2011, Barbacetto, in motivazione).
6. Nel caso di specie il sito internet è stato oggetto di
sequestro solo perché adoperato per commettere diffamazioni (nemmeno da parte
dell'indagato, ma di terze persone), ma non vi è alcun elemento da cui desumere
una potenzialità offensiva del sito in sè, e quindi l'attualità e concretezza
del periculum in mora. Anzi, lo sviluppo di un blog sul dominio internet
rappresenta una modalità fisiologica ed ordinaria dell'utilizzo del bene, per
cui non si ravvisa alcun elemento da cui poter inferire che vi sia un tale
rischio, né potrebbero essere individuati ulteriori elementi da parte del
Tribunale del riesame.
7. Per tutte le considerazioni che precedono va disposto
l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e, conseguentemente, va
ordinata la cessazione di efficacia della misura.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata senza rinvio.
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