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martedì 31 marzo 2015


UNA  PRETESTUOSA RICHIESTA DEL DIRITTO ALL’OBLIO  


Per un mio articolo,  che trattava la vicenda di una  donna casertana,  che aveva ucciso, in modo barbaro, il suo amante ( un facoltoso imprenditore ) un avvocato di Caserta, invocando il DIRITTO ALL’OBLIO  mi aveva chiesto un risarcimento del danno di appena 500 mila euro. Un miliardo… delle vecchie affascinanti lire.    Avevo incaricato il mio agente economico di provvedere all’immediato pagamento ( attingendo al mio fondo  svizzero a Lugano ) allorquando il mio avvocato, il penalista Gennaro Iannotti,  mi consigliò di non farlo perché,  disse:

”IL DIRITTO ALL’OBLIO DEVE ESSERE BILANCIATO 

CON IL DIRITTO E GLI INTERESSI,  SIA 

DELL’ASSASSINO E LA SUA FAMIGLIA,  E  SIA DELLA 

VITTIMA,  E DELLA SUA FAMIGLIA”.


Ora la clamorosa conferma del Garante della Privacy,  con una interessante sentenza che riafferma quanto anticipato dal mio avvocato. Peccato! Io avevo già  dato ordine per fare un bonifico!!!!!!

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Il garante della privacy sul diritto all’oblio: deve essere bilanciato con il diritto di cronaca.





Roma, 31 marzo 2015. “Gli utenti non possono ottenere da Google la cancellazione dai risultati di ricerca di una notizia che li riguarda se si tratta di un fatto recente e di rilevante interesse pubblico: il diritto all’oblio, infatti, deve essere bilanciato con il diritto di cronaca”. Questa la decisione del Garante della Privacy che ha respinto il ricorso di una persona che contestava la decisione del motore di ricerca di non deindicizzare un articolo che riferiva di un’inchiesta giudiziaria in cui risultava implicata. La persona indagata chiedeva di cancellare il riferimento all’articolo perché, a suo avviso, il testo riprodotto era “estremamente fuorviante ed altamente pregiudizievole”. “Nel corso dell’istruttoria avviata dall’Autorita’ – scrive il Garante -, e’ pero’ emerso che la notizia contestata risultava essere molto recente e soprattutto di sicuro interesse pubblico, riguardando un’importante indagine giudiziaria che ha visto coinvolte numerose persone, seppure in ambito locale. I dati personali riportati, tra l’altro, erano stati trattati nel rispetto del principio di essenzialita’ dell’informazione”. L’Autorita’ ha quindi respinto la richiesta della ricorrente di bloccare a Google il trattamento dei suoi dati personali – non facendo piu’ associare nei risultati delle ricerche il proprio nominativo all’articolo citato – in quanto, in questo caso, risultava prevalere il diritto di cronaca sul diritto all’oblio. L’Autorita’ ha inoltre ricordato che la persona interessata, nel caso ritenga non veritiere le notizie che la riguardano, puo’ comunque chiedere all’editore l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione dei dati contenuti nell’articolo. Nell’ambito dello stesso procedimento si e’ posto, per la prima volta, anche il problema della coerenza con i testi originali scansionati dal motore stesso dei cosiddetti “snippet”, ovvero le sintesi automatiche generate da Google e poste a corredo dei risultati di ricerca. (Agi)






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