La sanzione sarà pure stata lieve, ma il fatto stesso che un
giornalista abbia subito una condanna in sede penale rende lo Stato
responsabile per violazione dell’articolo 10 della Convenzione europea dei
diritti dell’uomo che garantisce il diritto alla libertà di espressione. Questo
anche in considerazione del fatto che una sanzione penale ha in sé un effetto
dissuasivo sulla libertà di stampa, che non viene meno malgrado la lieve entità
della sanzione pecuniaria. E’ ancora una volta la Corte europea dei diritti
dell’uomo a rafforzare la tutela dei giornalisti con la sentenza De Carolis e
altri contro Francia, condannata da Strasburgo (AFFAIRE DE CAROLIS ET FRANCE
TELEVISIONS c. FRANCE). E’ stato il presidente di France 3, diventata poi
France Télévision, e 3 giornalisti a rivolgersi a Strasburgo dopo essere stati
condannati per diffamazione a seguito della denuncia del Principe saudita Turki
Al Faisal. Quest’ultimo riteneva di essere stato diffamato per un reportage
sull’11 settembre 2001 in cui i familiari delle vittime lamentavano i ritardi
nelle inchieste giudiziarie in cui erano coinvolti alcuni sauditi da loro
accusati di aver finanziato al Qaida. Il principe era accusato di aver aiutato
i talebani quando era capo del servizio di sicurezza saudita. I giudici
francesi avevano accolto la sua domanda e condannato i giornalisti. Una
conclusione in violazione della Convenzione europea, per Strasburgo. E’ vero
che l’ingerenza nel diritto alla libertà di stampa era previsto dalla legge ma
non era necessaria in una società democratica anche tenendo conto che nei casi
in cui il giornalista riporta fatti di interesse pubblico, per di più relativi
a personaggi pubblici, il margine di apprezzamento dello Stato è
“particolarmente limitato”. Non solo. La Corte è netta nello sbarrare la strada
ai giudici nazionali che non possono certo sostituirsi alla stampa, scritta o
televisiva, per decidere quale tecnica
di resoconto i giornalisti devono adottare. Tra l’altro, nel caso di specie, i
reporter avevano riportato fatti, espresso dei giudici di valore con una base
fattuale sufficiente, usato varie volte il condizionale, invitato gli avvocati
del principe e indicato quest’ultimo come presunto sostenitore di Osama bin
Laden. Accortezze sufficienti a garantire il rispetto delle regole
deontologiche del giornalismo.
Detto questo, però, non si può certo chiedere al giornalista “di prendere sistematicamente e formalmente le distanze dal contenuto di una dichiarazione che potrebbe offendere terzi”. Tra l’altro, per la Corte, anche se l’entità della sanzione è stata limitata a 1.000 euro per i danni materiali e a un euro per quelli morali, il fatto che i giornalisti abbiano subito una condanna in sede civile e penale rende la sanzione sproporzionata perché la misura penale ha un effetto deterrente sulla libertà di stampa con inevitabile violazione della Convenzione.
Detto questo, però, non si può certo chiedere al giornalista “di prendere sistematicamente e formalmente le distanze dal contenuto di una dichiarazione che potrebbe offendere terzi”. Tra l’altro, per la Corte, anche se l’entità della sanzione è stata limitata a 1.000 euro per i danni materiali e a un euro per quelli morali, il fatto che i giornalisti abbiano subito una condanna in sede civile e penale rende la sanzione sproporzionata perché la misura penale ha un effetto deterrente sulla libertà di stampa con inevitabile violazione della Convenzione.
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