Custodia cautelare "tempestiva" Le
manette, quindi, possono scattare - e fermi gli altri presupposti - solo entro
un ragionevole lasso di tempo dai fatti per i quali si procede.
di Alessandro Galimberti- Il
Sole 24 Ore, 19 aprile 2016
Corte di cassazione - Sentenza
15924. La distanza temporale tra i fatti contestati e il momento della
decisione cautelare è "tendenzialmente dissonante con l'attualità e
l'intensità dell'esigenza cautelare". Le manette, quindi, possono scattare
- e fermi gli altri presupposti - solo entro un ragionevole lasso di tempo dai
fatti per i quali si procede.
La Terza sezione penale della
Cassazione torna sul tema del carcere preventivo per dar corso alla parte più
pregnante della riforma dello scorso anno (legge 47/2015), vale a dire il nuovo
parametro della "attualità" della reiterazione come presupposto per
la custodia anticipata (rispetto ovviamente alla sentenza di condanna diventata
esecutiva).
Con la sentenza 15924,
depositata ieri, la Suprema corte ha annullato un provvedimento del riesame di
Bologna che aveva confermato gli arresti per un presunto trafficante di droga,
avallando l'ordinanza emessa dal Gip di Parma, ancora un po' troppo ispirata ai
canoni "pre-riforma". La probabilità di reiterazione dell'indagato
era stata pronosticata dal giudice locale sulla base della gravità del fatto -
in cui l'indagato occuperebbe una posizione stabile e dentro un'organizzazione
professionale di trafficanti rivolta ad alti livelli di mercato, in aggiunta a
due precedenti specifici (e a due applicazioni di misure di sorveglianza
pregresse) e alla mancanza di fonti di guadagno lecite. Un quadro prognostico
"classico", quindi, ma a giudizio della Terza con un importante e non
emendabile vulnus: la distanza temporale dei fatti contestati, avvenuti ben 16
mesi prima della applicazione della misura.
Tecnicamente, argomenta la
Cassazione, al provvedimento dei giudici emiliani manca un pezzo importante di
motivazione, relativa appunto al nuovo e ineludibile presupposto della
"attualità" del rischio di reiterazione della condotta criminosa. Il
Gip aveva liquidato la questione con la "capillare diffusione del mercato
clandestino della droga nella Penisola" e il "consolidamento di una
fitta rete di rapporti con fornitori e clienti da parte di chi ha così
disinvoltamente operato nel settore a qualificati livelli", giudicando non
sufficiente neppure il braccialetto elettronico. La Terza, richiamando
precedenti non lontani in tema di attualità del pericolo di reiterazione e di
scelta della misura (24478/15), ha sottolineato che "il lungo tempo
trascorso dalla commissione del reato depone semmai a favore della mancanza di
occasioni favorevoli alla sua reiterazione, che non può essere superata da
considerazioni astratte e generiche" come quelle dell'ordinanza impugnata.
L'attualità, in sostanza, è cosa diversa dalla "concretezza" del
pericolo di reiterazione, perché mentre la seconda descrive "la capacità a
delinquere del reo", la prima riguarda "la presenza di occasioni
prossime al reato". Concetti solo apparentemente sovrapponibili, e che
invece necessitano di valutazione e motivazioni differenti e differenziate.
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